Rapporti di lavoro

L’Adr Cigs non è scalfito dal decreto sul reddito di cittadinanza

di Mauro Marrucci

La sospensione dell'assegno di ricollocazione, stabilita fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 9, comma 7 , del Dl 4/2019, riguarda esclusivamente le persone beneficiarie di Naspi da almeno 4 mesi e non interessa i lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in accordi di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24-bis del Dlgs n. 148/2015.

La precisazione è offerta dal comunicato stampa diramato dall'Anpal il 5 febbraio 2019 sul proprio sito internet istituzionale.

Seppure coerente con il tenore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, del Dl n. 4/2019 e dell'art. 23, comma 1, del Dlgs n. 150/2015, l'annotazione di Anpal assume una particolare importanza in quanto rassicura le aziende che, facendo ricorso alla Cigs per le causali di riorganizzazione e di crisi aziendale, nel caso in cui si manifestino eccedenze occupazionali, previo uno specifico accordo sindacale, potranno continuare a favorire l'attivazione di un piano di ricollocazione per i lavoratori in esubero che preveda l'indicazione di ambiti aziendali e profili professionali coinvolti.

Tale soluzione, che unisce gli effetti delle politiche passive (Cigs di cui al Dlgs n. 148/2015) con quelli delle politiche attive (assegno di ricollocazione ex articolo 23 del Dlgs n. 150/2015), permette di attenuare l'impatto di soluzioni espulsive, favorendo peraltro l'intervento dei centri per l'impiego o dei soggetti privati accreditati nelle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze con il concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, ex articolo 118, legge n. 388/2000.

La ricollocazione infra-Cigs è corroborata peraltro da interessanti agevolazioni per i lavoratori che reperiscano una nuova occupazione e per le aziende che li assumano.
I primi, quando accettano un'offerta di lavoro, nel periodo in cui usufruiscono del servizio di ricollocazione, con imprese che non presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore da cui dipendono, usufruiscono dell'esenzione fiscale delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro per favorirne l'esodo, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tali lavoratori hanno inoltre diritto alla fruizione di un contributo mensile pari al 50% della Cigs che gli sarebbe stata altrimenti corrisposta.

Il datore di lavoro che assume soggetti in ricollocazione infra-Cigs ha invece diritto all'esonero contributivo del 50%, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua, per una durata non superiore a:
a)18 mesi, per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
b)12 mesi, in caso di assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, prorogabili di sei mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

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