Adempimenti

L’asseverazione sulla capacità economica per assumere va presentata con la domanda

Lo prevede il decreto legge approvato giovedì dal Consiglio dei ministri

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di Marco Noci

Assoluta novità, contenuta nell’articolo 9 del Dpcm del 29 dicembre 2022, è l’onere per il datore di lavoro di verificare che nessun lavoratore abbia interesse a occupare il posto di lavoro per cui vuole presentare domanda di nulla osta nell’ambito del decreto flussi per il 2023.

Per fare ciò, il datore deve collegarsi al sito web dell’Anpal, scaricare e compilare il modulo editabile di «richiesta del personale», e inviarlo al centro per l’impiego, con congruo anticipo rispetto al 27 marzo. Quindi dovrà attendere l’eventuale risposta del centro per l’impiego.

La domanda di nulla osta potrà essere presentata solo se e quando si sarà verificata una di queste tre circostanze:

il centro per l’impiego non risponde nei 15 giorni lavorativi dall’invio della richiesta;

il centro segnala un lavoratore non idoneo per il lavoro offerto;

il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta al colloquio entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

In ognuno di questi casi, il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta un’ autocertificazione che attesti il verificarsi di una delle tre circostanze.

Inoltre, ulteriore onere economico a carico del datore, è la necessità di farsi predisporre da un professionista (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti) di sua fiducia, ovvero dalle associazioni di categoria datoriali un’asseverazione sulla sua capacità finanziaria ad assumere il lavoratore straniero.

Infatti, anche per il decreto flussi 2023 è stata confermata la procedura semplificata con la quale verranno esaminate le domande presentate. Si tratta della novità, introdotta con il decreto legge 73/2022 (e che il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri di giovedì inserisce nel nuovo articolo 24-bis del Dlgs 286/1998), in base alla quale, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’agenzia delle Entrate, la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione dei lavoratori stranieri, viene demandata ai professionisti e alle organizzazioni datoriali.

In particolare l’asseverazione deve tenere conto conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti nei flussi, e del tipo di attività svolta dall’impresa.

L’asseverazione non è necessaria nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie dei protocolli di intesa col ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In tali casi trova, inoltre, applicazione la procedura semplificata in base alla quale la richiesta di nulla osta al lavoro è sostituita dall’invio allo Sportello unico per l’immigrazione, presente in ogni Prefettura, di una comunicazione di proposta di contratto di soggiorno che sarà trasmessa per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.

In base al decreto legge approvato giovedì dal Consiglio dei ministri (ma non ancora in vigore), l’asseverazione, se prevista, dovrà essere presentata contestualmente alla domanda, mentre ora di solito la si presenta alla sottoscrizione del contratto. Tuttavia, dato che lo stesso decreto non prevede inammissibilità della domanda, è probabile che, in assenza di asseverazione, scatti una richiesta di integrazione della documentazione.

Infine, nelle ipotesi di richieste di conversione dei permessi di soggiorno in un motivo di lavoro, le verifiche dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri sarà effettuata secondo l’ordinaria procedura dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

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