Rapporti di lavoro

L’azienda può ricorrere a investigatori per accertare la sussistenza della malattia

Lo svolgimento di un’attività che ritarda la guarigione viola il dovere di correttezza. Chi non ha il green pass non può chiedere il certificato dopo il controllo

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di Marcello Floris e Valentina Pomares

Può accadere che il datore di lavoro sia indotto a sospettare che la malattia del dipendente sia simulata. Si pensi, ad esempio, al caso in cui quest’ultimo richieda di usufruire di periodi di malattia a ridosso del weekend o in prossimità di ferie o permessi. In questi casi, in linea generale, l’articolo 5 della legge 300/1970 vieta al datore di lavoro di svolgere accertamenti su infermità e infortunio del dipendente, con facoltà di controllo delle assenze solo tramite gli istituti previdenziali competenti.

La Cassazione a più riprese ha confermato che il datore di lavoro può legittimamente far seguire da un investigatore privato il dipendente che si mette in malattia per accertare che la stessa sia vera. La ragione risiede nel fatto che, in caso di dubbio, l’utilizzo di un’agenzia investigativa è volto ad accertare circostanze di fatto che dimostrano l’insussistenza della malattia e l’inidoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità in grado di giustificare l’assenza. Non si tratta di una verifica di carattere sanitario ma, al contrario, di un accertamento di circostanze di fatto che consentono di contestare le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore.

La simulazione dello stato di malattia è idonea a indurre in errore tanto l’ente previdenziale, quanto il datore di lavoro circa la spettanza dell’indennità di malattia, creando un ingiusto profitto per il dipendente e, contestualmente, un danno patrimoniale per l’Inps e per l’azienda e integrando pertanto una condotta palesemente illecita.

Il potere di verifica dell’azienda è soggetto a limiti ulteriori rispetto a quelli imposti dalla legge. La giurisprudenza di merito ha ad esempio annullato il licenziamento intimato al dipendente per simulazione della malattia laddove tale circostanza è stata desunta da una mera presunzione (nel caso di specie erano state utilizzate delle foto pubblicate nel profilo Facebook del dipendente, relative alla partecipazione ad un evento musicale durante la malattia). In tale contesto infatti, è stato precisato che il controllo delle assenze può essere effettuato solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Nello stesso senso deve leggersi anche il recentissimo orientamento giurisprudenziale secondo cui è illegittimo il licenziamento del dipendente, spesso assente, che rifiuta l’accertamento tecnico preventivo (Atp) sul proprio stato di salute. L’ Atp infatti è uno strumento introdotto per deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, che non deve invece essere utilizzato dal datore di lavoro per controllare lo stato di salute dei propri dipendenti, dovendo ricorrere invece ai controlli tramite gli istituti competenti.

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