Contenzioso

L’elemento fiduciario va considerato con rigore

Ciò che è fondamentale non sono le modalità di esercizio dell’azione del lavoratore che viene sanzionata, ma l’intento e il risultato ottenuto

di Pasquale Dui

L’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro va considerato in un’ottica di particolare rigore. Ne consegue che è giusta causa di licenziamento, secondo la Cassazione, il comportamento della cassiera di una banca che aveva sottratto una somma per assicurare a una parente disponibilità di fondi per urgenti esigenze personali, ritenendo di poter depositare il giorno dopo un assegno di pari importo. Ciò che è fondamentale, infatti, non sono le modalità di esercizio dell’azione sanzionata, ma l’intento e il risultato ottenuto.

La Suprema Corte espleta la sua funzione nomofilattica identificando i cosiddetti standard ed esaminando il comportamento del prestatore di lavoro, sulla scorta del motivo di impugnazione e rispetto alla propria concezione della giusta causa e del giustificato motivo. Accettato il fatto che la violazione dei criteri di concretizzazione si espone al diretto sindacato di legittimità, in base all’articolo 360, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, altro non vi è da fare se non rimandare alla complessiva decisione della stessa Suprema Corte. La differenza fra norme a struttura aperta, con un possibile rilievo dei canoni desunti dall’esperienza sociale, e clausole generali, con l’obbligatorio riferimento ai cosiddetti standard, per l’originaria mancanza della fattispecie, sfuma nel riconoscimento al giudice di legittimità del potere di identificare nello specifico la portata e le regole di condotta.

Non mancano voci in contrario, anche se presenti in misura minore. Nella sentenza 854 della Cassazione civile, sez. lavoro, del 20 gennaio 2015, la sottrazione di beni aziendali di tenue valore, funzionale al consumo immediato degli stessi, per provvedere a un bisogno in qualche misura qualificabile grave ed urgente, unitamente al manifestarsi improvviso del comportamento illecito e del suo concentrarsi in un arco temporale limitato, costituiscono circostanze che possono legittimamente indurre a ritenere le predette condotte frutto di una condizione anomala rispetto alla personalità ordinariamente manifestata dal lavoratore, indotta da particolari situazioni familiari, la quale può valere come esimente o circostanza attenuante, idonea a escludere quel pregiudizio all’affidamento del datore di lavoro sull’esatto adempimento delle prestazioni future in cui si concreta il vincolo fiduciario.

Nella ipotesi descritta non può ritenersi proporzionato alla condotta del prestatore il licenziamento per giusta causa, intimato a seguito della contestazione disciplinare avente a oggetto la sottrazione, da parte dell’addetto alle vendite di un supermercato, di vino di tenue valore per consumarlo nello stesso luogo, a ciò indotto, per un tempo ben determinato, da comprovati problemi familiari.

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