Contenzioso

L’ente non risponde per il delegato sicurezza

di Patrizia Maciocchi

L’ente non è responsabile per il reato di lesioni colpose, commesso dal delegato alla gestione della sicurezza sul lavoro. Il potere di adottare in piena autonomia decisioni relative alla sicurezza, in forza di una procura speciale, e di svolgere funzioni di prevenzione, non basta, infatti, a fare di lui la figura apicale con funzioni di gestione (articolo 5 lettera a) del Dlgs 231/2001) tale da far scattare la responsabilità dell’ente. Neppure la firma del documento di valutazione del rischio, atto comunque non delegabile dal datore di lavoro, è utile ad affermare il ruolo di vertice.

La Cassazione (sentenza 34943) accoglie il ricorso di una Srl, contro la sentenza della Corte d’Appello che l’aveva condannata per l’illecito amministrativo (articolo 25 septies, comma 3, del Dlgs 231/2001) in relazione al reato commesso da quello che, per effetto della procura, era stato equiparato, dalla Corte territoriale, ad un dirigente. E non considerato invece, come affermato dalla difesa, un soggetto subordinato. Differenza non di poco conto ai fini del verdetto, perché l’ente che abbia adottato il modello organizzativo, non risponde del reato commesso da un subordinato.

I giudici di legittimità chiariscono che l’operatività della delega di funzioni, in materia di prevenzione sul lavoro, non implica il riconoscimento di poteri di amministrazione, di gestione o di rappresentanza «che coinvolgono l’ente nel suo complesso ovvero una articolazione organizzativa dello stesso». Nessuna posizione assimilabile a quella di amministratore, poteva derivare da una delega in virtù della quale c’era un margine di spesa limitato (25mila euro) e un’autonomia circoscritta alla sicurezza sul luogo di lavoro. La Cassazione annulla con rinvio.

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