Adempimenti

L’erogazione delle prestazioni economiche per inabilità in caso di dubbia competenza

immagine non disponibile

di Luca De Compadri

L' Inps con circolare 69 e l' Inail con circolare 47, entrambe del 2 aprile 2015, hanno fissato una procedura coordinata per le erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due istituti nell'ambito di una convenzione stipulata in data 15 dicembre 2014 tra i due istituti medesimi.

Tale convenzione non muta il ruolo dei soggetti firmatari, atteso che:
•all'Inail compete l'accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni, nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l'evento lesivo come professionale;
•all'Inps compete, nell'ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l'individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l'eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall'Inail, nonché la valutazione circa l'eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell'Inail.

La procedura, ora , prevede che nei casi per i quali emerga, nel corso dell'istruttoria degli eventi lesivi, la necessita di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall'Inps, l'Inail provvede tempestivamente, e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia, a richiedere all'Inps le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto.

Per quanto concerne l'anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell'istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato dell'assicurato, fino all'assunzione del caso da parte dell'istituto competente, va sottolineato che:
-nel caso in cui si tratti dell'Inail, la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell'indennità per inabilita temporanea assoluta prevista dall'articolo 66 del Testo unico approvato con Dpr 1124/1965 e s.m.i. ;
-nel caso in cui si tratti dell'Inps, l'erogazione della prestazione economica risulta pari all'indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.

Va precisato che la convenzione si applica anche agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori marittimi nell'ambito della gestione diretta delle attività da parte dell'Inps .
Le circolari affrontano anche la problematica delle azioni surrogatorie. Come è noto nell'azione surrogatoria si realizza una particolare forma di successione nel diritto di credito, che si attua non in modo autonomo ed immediato quando l'istituto corrisponde all'assicurato l'indennità dovuta, ma solo quando l'istituto medesimo comunica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento dell'indennizzo e gli manifesta la sua volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato.

Orbene, viene stabilito che nell'ambito della trattazione degli eventi derivanti da un fatto doloso o colposo di un terzo responsabile, l'istituto che riceve per primo la denuncia/certificato ètenuto ad avviare, a titolo cautelativo, la procedura per l'esercizio dell'eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile, agendo anche in nome e per conto dell'altro istituto, nonché a darne immediata comunicazione all'altro ente utilizzando l'apposita modulistica. Viene, infine, previsto che la nuova convenzione tra i due istituti ha durata triennale e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione avvenuta in data 15 dicembre 2014.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©