Contenzioso

L’errore grave giustifica il licenziamento

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di Mariano Delle Cave

Se vi è gravità dell’errore, il dipendente può essere licenziato: ravvisandosi, quanto meno, un ipotesi di giustificato motivo soggettivo. Sulla base di questo principio, è stato dichiarato legittimo dai giudici di appello e confermato con la sentenza della Cassazione del 31 ottobre 2014, numero 23209, il licenziamento di un’infermiera di una struttura ospedaliera che aveva somministrato a un degente un farmaco coagulante in dose dieci volte superiore a quella indicata per la terapia. E ciò aveva provocato un’emorragia celebrale del paziente.

I giudici del primo grado avevano escluso la rilevanza disciplinare, ravvisando un’assenza di prova nel nesso di causalità tra la condotta dell’infermiera e l’emorragia del degente. In appello, i giudici avevano motivato la riforma della sentenza valorizzando prove testimoniali confermative dell’addebito disciplinare, oltre che la Ctu, che, per la verità, aveva affermato, in termini di alta probabilità, il sovradosaggio di eparina come causa di emorragia.
Con il ricorso per Cassazione, poi, non era ammissibile una rivisitazione del materiale probatorio, sostanzialmente richiesto dall’infermiera licenziata. Né tanto meno esiste una gerarchia delle prove nel nostro ordinamento processuale, tale da potere sostenere che una preceda l’altra. Ciò che conta è la congruità della motivazione.

L’errore era grave, perché l’infermiera non aveva sostanzialmente controllato le specifiche di posologia del farmaco, né aveva chiesto delucidazioni ulteriori al medico per la corretta quantificazione del medicinale, in presenza di dubbi sulla somministrazione. È da segnalare, inoltre, che la Suprema corte qualifica come non ammissibile il ricorso per Cassazione su un’asserita violazione del codice disciplinare adottato dal datore. Non essendo il codice disciplinare né fonte di diritto, né contratto collettivo il suo esame è precluso.

La sentenza della Suprema corte, infine, cassa quella di appello per le spese processuali: essendo stata totalmente soccombente la lavoratrice, irragionevole appariva la compensazione parziale delle spese.

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