L'esperto rispondeRapporti di lavoro

L’importo massimo dell’indennità per trasfertista a forfait

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di Alberto Rozza

La domanda

La normativa generale fissa limiti massimi di esenzione fiscale e contributiva alla diaria per trasferta (ad esempio 46,48 euro giornalieri se tale indennità copre tutte le spese di vitto e alloggio in Italia) ma c’è una disciplina generale o contrattuale che fissa dei limiti massimi all'importo che può essere erogato a titolo di Indennità trasfertista forfait (ossia l'indennità soggetta a imposizione contributiva e fiscale per il 50% del suo importo)?

La nozione di trasfertista è stata per anni oggetto di incertezza normativa. A fronte di ciò, il legislatore ha proceduto all’interpretazione autentica (art. 7-quinquies, co. 1, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. in legge dalla L. 1.12.2016, n. 225) in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti. In particolare, è stato precisato che l’art. 51, co. 6, del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita, ossia quella dei trasfertisti, sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se egli si è effettivamente recato in trasferta e dove questa si è svolta. Per questi soggetti, l’art. 51 c. 6 del DPR n. 917/86 prevede un limite massimo di esenzione degli importi corrisposti a titolo di indennità di trasfertista pari al 50% dell’ammontare, indipendentemente dal quantum corrisposto (occorrerà valutare se il CCNL prevede dei limiti in tal senso). Stante quanto sopra, il legislatore non ha previsto un massimale di indennità di trasfertista. Pertanto, in presenza delle predette condizioni, potrà essere riconosciuta una indennità di trasfertista svincolata da limiti massimi (purché tali somme non sottendano un intento elusivo della norma, riconoscendo emolumenti a titolo di trasfertista ma avente carattere retributivo).

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