L’indennità per conversione di un contratto non si applica per i falsi lavoratori autonomi
La disciplina dettata dall’articolo 32, comma 5, della legge 183/2010 non riguarda i contratti di lavoro autonomo
L'articolo 32 della legge 183/2010, sin dalla sua emanazione, è divenuto una delle norme più note tra i giuslavoristi e coloro che quotidianamente hanno a che fare con questioni afferenti al rapporto di lavoro, in quanto la stessa ha come oggetto le decadenze e una serie di disposizioni generali in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.
Particolarmente dibattuto è stato il quinto comma (abrogato dal Jobs act), in base al quale, in caso di conversione del contratto a tempo determinato giudicato illegittimo, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il dipendente corrispondendogli un'indennità onnicomprensiva che va da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Sugli effettivi confini di applicabilità della norma, infatti, non c’è sempre stata unanimità di vedute per le molteplici circostanze di fatto che possono verificarsi, non pienamente riconducibili alla previsione testuale del quinto comma, ma sotto diversi aspetti a essa analoghe.Tra tutte, si segnala quella affrontata dalla Corte di cassazione nella sentenza 28825/2022: la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo.
Per i giudici non c’è dubbio che, in una simile ipotesi, il quinto comma dell'articolo 32 non possa trovare applicazione, in quanto la disciplina dallo stesso dettata riguarda espressamente i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali cui si riferisce l'articolo 32 medesimo ai commi 3 e 4, tra i quali non rientrano in alcun modo i contratti di lavoro autonomo.
Si tratta, del resto, dell'unica interpretazione coerente con la previsione normativa, se si considera che la conversione non può che riguardare un rapporto che, comunque, abbia la stessa qualificazione (nella specie, di lavoro subordinato). Se, quindi, il giudice interessato della questione provvede a operare una diversa qualificazione del rapporto dall'origine da autonomo a subordinato non possono dirsi sussistenti i presupposti per invocare il quinto comma dell'articolo 32 e l'applicazione dell'indennità risarcitoria dal medesimo – laddove vigente – contemplata.
In altre parole, nel caso in cui, ad esempio, ci si trovi di fronte a un rapporto di lavoro autonomo accertato sin dall'inizio come lavoro subordinato a tempo indeterminato nascosto da un protrarsi di successivi contratti di collaborazione autonoma, tale fattispecie non può che dirsi estranea alla disciplina dell'indennità risarcitoria contemplata dall'articolo 32.