L’indennità per ferie non godute ha carattere retributivo
La Fondazione studi consulenti del lavoro, con la nota giurisprudenziale del 13 giugno 2018, fa un breve approfondimento sulla natura dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Tale approfondimento scaturisce dall'ordinanza 13473 del 29 maggio 2018 della Corte di cassazione, che ha ancora una volta confermato che l'indennità sostitutiva delle ferie, erogata quale corrispettivo dell'attività resa in un periodo feriale, ha carattere retributivo.
L’ordinanza della Cassazione, stabilendo che detta indennità sostitutiva è il corrispettivo dell'attività resa in un periodo feriale, ne determina conseguentemente l'assoggettabilità alla contribuzione previdenziale in base alla legge153/1969.
In verità sulla natura dell'indennità sostitutiva delle ferie vi è stata più di qualche incertezza interpretativa. I consulenti del lavoro ricordano infatti che l'orientamento giurisprudenziale non sempre è stato univoco.
Infatti dapprima con le sentenze di Cassazione 11 maggio 2011, numero 10341 e 27 agosto 2003, numero 12580 è stato stabilito che l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti avesse natura risarcitoria, pertanto non retributiva e quindi esclusa dall'obbligo contributivo, con prescrizione ordinaria decennale decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro.
Invece con le sentenze di Cassazione 10 maggio 2010, numero 11262 e 3 aprile 2004, numero 6607, si è stabilito che l'indennità sostitutiva di ferie è assoggettata a contribuzione previdenziale in quanto rappresenta la corrispettività di prestazioni lavorative rese in un periodo che dovrebbe essere dedicato al riposo, confermandone il carattere retributivo.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza 13473/2018 riafferma il carattere retributivo dell'indennità sostitutiva di ferie con relativa obbligazione previdenziale.