L’indennità di volo minima rileva al 100% per l’indennità di maternità
La Cassazione afferma che solo le indennità variabili vanno valorizzate al 50 per cento
L’indennità di volo minima garantita prescinde dall’attività concretamente svolta e deve, pertanto, essere computata nella misura intera, ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. L’indennità di volo aggiuntiva, riconducibile allo svolgimento effettivo dell’attività, e alle ulteriori indennità variabili, va invece computata nella misura del 50 per cento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con ordinanza 31100/2024.
Il contenzioso ha origine dalla richiesta di una dipendente di Alitalia...