Adempimenti

L’Inps aggiorna la procedura della Cigs per cessazione dell’attività

di Arturo Rossi

L’Inps si attrezza per la liquidazione della Cigs in caso di cessazione dell'attività produttiva prevista dal Dl «Genova» 109/2018.
Infatti, con messaggio 15 novembre 2018, n. 4265, viene comunicato che la procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle relative prestazioni.
È da ricordare che, con il Dl citato, dal 29 settembre e per il triennio 2018–2020, è stato reintrodotto il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva.
Viene fatto presente, come anche precisato dal ministero del Lavoro, che la prestazione in argomento è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale.
In particolare, l'intervento potrà avere una durata massima di 12 mesi complessivi e rappresenterà un ulteriore beneficio per i lavoratori e le aziende, dato che potrà essere concesso in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015.
Per richiedere il trattamento, è necessario che venga sottoscritto tra l'impresa cessata o in cessazione e le parti sociali uno specifico accordo in sede governativa, presso il Ministero del Lavoro, dove possono partecipare anche il Ministero dello Sviluppo economico e la Regione interessata.
Per accedere al trattamento devono ricorrere congiuntamente le condizioni indicate all'articolo 2 del decreto interministeriale 25 marzo 2017, n. 95075.
Ne deriva che, può accedere al trattamento di CIGS in favore dei propri dipendenti l'impresa che abbia cessato, in tutto o in parte, l'attività produttiva o assuma la decisione di cessarla, eventualmente nel corso dell'intervento di integrazione salariale di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 148/2015 a seguito dell'aggravarsi delle iniziali difficoltà, qualora sussistano le concrete prospettive di cessione dell'attività medesima con il riassorbimento del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 95075 o si prospettino piani di reindustrializzazione, anche presentati dalla medesima azienda in cessazione.
L'intervento è finanziato a valere sulle risorse non utilizzate stanziate dall'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 148/2015 per l'analoga misura di proroga per crisi, prevista per il triennio 2016 – 2018; il predetto stanziamento ammontava a complessivi 150 milioni di euro.
L'Inps evidenzia che, mentre la misura di cui al citato articolo 21, comma 4, rappresenta la proroga di un trattamento CIGS per crisi già in corso, la nuova previsione si configura invece come una fattispecie autonoma di ricorso alle integrazioni salariali straordinarie.
Il monitoraggio dei flussi di spesa, per il rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, è demandato all'INPS; per favorire tale monitoraggio, il Ministero del Lavoro, con la circolare 15/2018, ha previsto che l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avvenga da parte dell'Istituto con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

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