L’invio dell’accordo blinda i contributi
La circolare Inps 28/2018 del 13 febbraio ha fornito chiarimenti sull’Ape aziendale, che è una variante dell’Ape volontario, in cui un soggetto terzo versa contributi aggiuntivi a favore del futuro “apista”.
L’istituto di previdenza chiarisce la platea che potrà attivare questo strumento di esodo. In primo luogo i datori di lavoro privati, identificati a partire dalla propria natura giuridica, a prescindere dalla gestione di appartenenza a livello previdenziale. Secondo quanto già chiarito dalla circolare 178/2015, sono inclusi in questo elenco gli enti pubblici economici, ex Ipab ed enti morali.
L’Ape aziendale sarà anche attivabile attraverso i fondi di solidarietà già normati dalla riforma Fornero e ricompresi nel decreto di riordino degli ammortizzatori sociali (Dlgs 148/2015), i quali dovranno però prima conformare il proprio ordinamento per prevedere questa nuova prestazione, con la possibilità di modificare le modalità di finanziamento degli stessi fondi in modo da garantirne l’equilibrio di bilancio e l’iter burocratico di accesso (che sarà parallelo rispetto a quello attivabile dai cittadini).
L’Inps identifica poi la terza categoria di chi potrà attivare l’Ape aziendale negli enti bilaterali per la formazione e le Casse edili (articolo 2 del Dlgs 276/2003).
Prodromica al versamento contributivo è la redazione di un accordo scritto con il lavoratore, senza alcun coinvolgimento sindacale o requisito dimensionale da parte del datore di lavoro, il cui contenuto è sintetizzato in cinque punti senza tuttavia prevedere un format specifico che sarà quindi liberamente approntato dai due firmatari. Il datore di lavoro potrà fornire al dipendente che accende un Ape volontario una dote contributiva con una soglia minima, ma non un importo massimo, da versare una tantum con modello F24 Elide entro la scadenza del versamento dei contributi del primo mese di erogazione dell’Ape.
L’importo deve essere pari come minimo all’equivalente della contribuzione volontaria calcolata sull’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane precedenti alla data della domanda, con applicazione dell’aliquota Ivs vigente (33% fino ai primi 46.600 euro, 34% sulla cifra eccedente). Il dipendente, dopo avere richiesto e ottenuto la certificazione del diritto di accedere all’Ape volontario, può allegare l’accordo siglato col datore di lavoro (o l’ente bilaterale o il provvedimento di concessione dell’analoga prestazione concessa dal fondo) nella domanda di Ape aziendale (il cui modello telematico non risulta ancora accessibile).
La trasmissione dell’accordo comporta l’irrevocabilità della scelta da parte del datore di lavoro del versamento contributivo, con la garanzia dell’automaticità dell’accredito dei contributi a favore del dipendente e la possibilità di irrogazione di sanzioni già previste per l’omissione contributiva e di recupero coattivo delle cifre dovute nelle stesse modalità osservate per la contribuzione obbligatoria. L’obbligo di versamento scatta al momento della notifica da parte di Inps al datore di lavoro, ente o fondo della data di decorrenza della prima mensilità di Ape.
I contributi versati alimenteranno il solo montante contributivo del dipendente, senza alcuna crescita della sua anzianità assicurativa; questo concretamente si tradurrà in una quota “supplementare” di pensione che non aumenterà l’Ape fruito, ma potenzierà la pensione goduta al momento dell’avvio del piano di ammortamento, consentendo così al dipendente di percepire un netto più alto e meno “eroso” dai prelievi di restituzione operati da Inps.
Quello che sembra maggiormente mancare in questa fase è un simulatore che consenta alle aziende private interessate di verificare direttamente l’impatto della propria dote contributiva sulla pensione netta del dipendente.