Contrattazione

L’Ispettorato cambia marcia sulla rappresentanza

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

I contratti collettivi “leader”, quindi legittimi, sono soltanto quelli stipulati da determinati sindacati, comparativamente più rappresentativi. Anzi no, sono legittimi anche quelli degli altri sindacati.

Conflavoro Pmi in un comunicato del 27 agosto ha salutato con soddisfazione la cancellazione, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal proprio sito, della notizia del 20 giugno scorso, relativa all’applicazione dei contratti collettivi, in cui l’Inl avvertiva che avrebbe concentrato l’attività ispettiva nei confronti delle aziende firmatarie di accordi collettivi con sigle sindacali diverse da Cgil, Cisl e Uil.

La notizia era riferita all’azione ispettiva, all’epoca in corso, in applicazione della circolare 3/2018 con la quale era stato dato inizio all’azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale su tutto il territorio nazionale, e a seguito della quale erano già emerse, in particolare nel settore terziario, violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza di condizioni di legge.

Le condizioni di legge, secondo la circolare, sono da ricondurre al contenuto dell’articolo 51 del Dlgs 151/2015 il quale stabilisce che «salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria».

Quindi ogni qualvolta la legge fa riferimento alla contrattazione collettiva, gli eventuali interventi integrativi contenuti nei contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, sono privi di efficacia. Da qui ne consegue, per esempio, il recupero di contributi non versati rispetto alla retribuzione contrattuale dovuta, alla legittimità del contratto intermittente, a tempo determinato, a quello di apprendistato, tutti subordinati all’osservanza e applicazione dei contratti collettivi leader.

La cancellazione della notizia dal sito ha indotto Conflavoro Pmi a concludere che «con la cancellazione della nota (del 20 giugno 2018, che richiama la circ. n. 3/2018) si riconosce la piena legittimità dei contratti collettivi di Conflavoro Pmi», ma anche altre organizzazioni coinvolte hanno espresso soddisfazione (Confsal per esempio aveva inviato una diffida il 25 giugno).

A questo punto un intervento chiarificatore da parte dell’Inl appare quanto meno opportuno, anche per meglio indirizzare le imprese, i professionisti e gli stessi ispettori.

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