Contenzioso

La consulenza non è riservata

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di Guglielmo Saporito

Si restringe lo spazio per i professionisti: il Tar di Bari ha riconosciuto la legittimità delle funzioni assegnate dalla Regione Puglia ai Centri di assistenza agricola. Il caso riguarda i dottori agronomi e forestali, ma il problema tocca tutti i professionisti, da tempo in constrato con Centri assistenza e Agenzie su riserve e consulenze : sorgono conflitti per il sovrapporsi di competenze, con presunte invasioni di settori riservati ai professionisti e dubbi sulla corretta concorrenza da parte delle strutture più recenti (Agenzie, Centri). Tanto più che i professionisti stentano a organizzarsi in forme associative e societarie e possono anch’essi costituire Agenzie (Dpr 159, articolo 2, con una promiscuità leggibile come spinta all’associazionismo o degrado della libera professione.

La sentenza del Tar di Bari (la 135/2015, emessa il 26 gennaio) riguarda l’agricoltura, dove si strutturano le prime Agenzie per le imprese (Dl 112/2008, Dpr 159/2010) e i Centri di assistenza agricola (Dlgs 99/2004). A questi ultimi la Regione Puglia ha assegnato alcune competenze prima spettanti a liberi professionisti: conservazione scritture contabili, assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazioni e produzione, domande di ammissione ai benefici comunitari. A margine, i Centri possono interrogare banche dati, svolgere accertamenti ed attestare fatti e circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni relative all’esercizio di attività di impresa.

Questo ampio spettro di attività era contestato dai dottori agronomi, perché generava un forte vantaggio competitivo. Anche per le facoltà di accertare ed attestare le situazioni rilevanti per ottenere finanziamenti. I professionisti argomentavano che queste attività, collegate tra loro, generavano una condizione di dominanza, ledendo la libera concorrenza: pur avendo potenzialmente ampie possibilità di intervento, loro vedono ridotte consulenza e capacità di asseverazione, per la presenza di centri che cumulano alle attività quotidiane (tenuta contabilità, gestione domande di benefici economici) una serie di compiti di gestione amministrativa delegati dalla Regione.

Il Tar ha convalidato l’operato della Regione a favore dei Centri assistenza, ritenendo questi ultimi «soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa», finalizzati a semplificare adempimenti e dare supporto all’imprenditore agricolo. Questo ruolo intermedio tra pubbliche amministrazioni ed imprenditori agricoli, con ampie responsabilità (soprattutto, le asseverazioni) e ampi spazi di consulenza, erode potenzialmente l’attività dei professionisti. Ma questi ultimi, per il Tar, non possono invocare la lesione di riserve professionali: rimangono integre (anche se non esclusive) le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti a Ordini e collegi professionali.

Una situazione analoga di concorrenza c’è nell’attività delle Agenzie per le imprese (Dl 112/2008) , che possono gestire tutte le vicende amministrative di attività produttive e rilasciare quindi i titoli che le autorizzano. I professionisti temono quindi di essere fagocitati da strutture a più ampia base e di matrice parasindacale (come i Caaf), sostituendo all’autorevolezza della professione l’efficienza e l’organizzazione della struttura. Ma per il Tar il nucleo della professione (le competenze riservate) non viene meno: è solo scalfito dalle asseverazioni rese possibili ai Centri di assistenza.

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