La cumulabilità della riduzione contributiva dell’11,50% nel settore edile
L’articolo n. 29, comma 2, del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito dalla legge n. 341 dell'8 agosto 1995, ha introdotto per le aziende esercenti attività edile uno sconto contributivo dell'11,50% sulla contribuzione previdenziale Inps a carico del datore di lavoro, al netto delle quote di pertinenza del Fondo pensione lavoratori dipendenti, dovuta per gli operai con orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali.
Le attività rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto beneficio sono identificate, per il settore industriale con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, per il settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché per i datori di lavoro aventi codice Ateco2007 da 412000 a 439909,
Nel testo della norma istitutiva, tale riduzione (all'epoca pari al 9,50%), veniva considerata cumulabile con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero delle quote previste per il s.s.n. (di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151).
Ciò veniva ribadito nelle circolari Inps 209 e 269 del 1995, e successivamente ogni anno, a seguito del decreto interministeriale ministero del Lavoro/ministero del Tesoro che confermava la misura, l'istituto emanava la propria circolare interpretativa con le istruzioni per l'utilizzo dell'agevolazione, specificando di volta in volta con quali altri sgravi contributivi potesse essere cumulata, a volte indicandoli in maniera esplicita e analitica, a volte inserendo genericamente la frase «la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo», seguita da un breve elenco indicato tra parentesi e preceduto dalla locuzione «ad esempio…», che in sostanza costituiva un'indicazione generica, non esaustiva, delle misure con le quali il cumulo non era consentito.
Seguendo tale esposizione letterale, la riduzione per gli edili non poteva, di fatto, essere cumulata con alcuna agevolazione contributiva.
La circolare Inps 181 del 7 dicembre 2021, approccia in maniera innovativa detta tematica.
Infatti, al penultimo capoverso del paragrafo 3, si afferma: «Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 o l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)».
La specifica «che non ammettono il cumulo con altre riduzioni», apre potenzialmente al cumulo con tutte quelle agevolazioni per le quali la cumulabilità non sia esplicitamente preclusa, naturalmente fino a concorrenza della contribuzione dovuta.
Sarebbe opportuno un chiarimento in merito da parte dell'Istituto, anche relativamente all'esposizione delle varie misure nella denuncia uniemens, poiché l'orientamento attuale è quello di utilizzare le diverse agevolazioni in ordine cronologico rispetto alla data di entrata in vigore della norma di riferimento; pertanto, l'esonero introdotto da una norma successiva opererà in via residuale sulla contribuzione ancora dovuta al netto dell'esonero facente capo alla norma precedente.
Pur essendo la norma originaria istitutiva della riduzione per il settore edile abbastanza datata (1995, appunto), è il decreto interministeriale annuale che ne ufficializza la conferma per l'anno in corso; appare pertanto plausibile, per il 2021, che la data di riferimento sia quella del 30 settembre 2021.