ApprofondimentoPrevidenza

La dilazione dei debiti contributivi Inps non trasmessi all'Agenzia Entrate

di Silvano Imbriaci

N. 6

guida-al-lavoro

Un recente messaggio Inps consente di fare il punto sulle modalità di rateazione dei debiti contributivi verso l'Inps, quando ancora si trovino "in fase amministrativa" e non siano oggetto di recupero da parte dell'Agenzia Entrate, quale soggetto incaricato della riscossione

Quadro generale

In via generale, il finanziamento delle prestazioni previdenziali è finanziato da uno specifico contributo, determinato secondo aliquote fissate dalla legge in percentuale della retribuzione per il lavoratore subordinato o del reddito per il lavoratotre atonomo. Il pagamento della contribuzione a fini pensionistici ripartito, nel lavoro subordinato, tra il datore di lavoro e, per una quota assai inferiore (c.d. quota a carico) il lavoratore; per le prestazioni non pensionistiche, la contribuzione...

  • [1] Tra le più recenti si segnalano quella prevista dall'art. 6, D.L. 193/2016 (L. 225/2026), nella quale l'obbligazione era estinta senza il conteggio di sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora; la c.d. rottamazione bis (art. 1, D.L. 148/2017 (L. 172/2017), con ambito di estensione più vasto; la c.d. rottamazione ter (art. 3, D.L. 119/2018, L. 172/2018), anche qui con esclusione di sanzioni e somme accessorie e infine la rottamazione quater (art. 1, cc. 231-252, L. 197/2022, con esclusione allargata anche agli aggi di riscossione.

  • [2] Comma 11: Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi (A).

  • [3] Le circostanze che consentono l'estensione fino a 36 rate sono costituite in modo tassativo dai seguenti eventi: calamità naturali; procedure concorsuali instaurate nei confronti del debitore (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc.); carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti dello Stato, Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni, o da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici; crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione dei processi produttivi; trasmissione dei debiti contributivi agli eredi del contribuente deceduto; carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali, territoriali o settoriali.

  • [4] L. 388/2000, art. 116, comma 17 e INPS, circ. 165/2001: oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza; fatto doloso del terzo denunciato all'Autorità giudiziaria.

  • [5] All'atto della domanda, il contribuente si impegna ad effettuare il versamento della prima delle rate complessivamente accordate e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento. L'eccezione rispetto a tale previsione è costituita dal versamento diretto ad estinguere anticipatamente ed integralmente la rateazione concessa.

  • [6] Comma 11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi .