Rapporti di lavoro

La durata massima del periodo di prova per gli impiegati

È ancora in vigore il Regio decreto 1825/1924 che fissa il limite a tre mesi

di Manuela Baltolu

L’articolo 7, comma 1, del Dlgs 104/2022 definisce la durata del periodo di prova, stabilendo in 6 mesi il limite massimo invalicabile, fatte salve eventuali previsioni che riducono tale durata contenute nei contratti collettivi.

Nasce spontaneo chiedersi se tale limite massimo sia applicabile a tutti i rapporti di lavoro, o se sia ancora valido il disposto dell’articolo 4 del Regio decreto 1825/1924, secondo il quale «il periodo di prova non può in nessun caso superare: mesi 6 per gli institori, ...