Contrattazione

La fruizione mista dei permessi legge 104/1992 nel Comparto sanità

Chiarimenti dell’Aran tramite un orientamento applicativo

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di Cristian Callegaro

Attraverso un proprio orientamento applicativo, l'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche amministrazioni) fornisce chiarimenti circa la possibilità di fruire in modo misto (a giorni e a ore) dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.

In particolare, il quesito recita:
«L'articolo 52 del Ccnl sottoscritto il 2 novembre 2022 consente la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui all' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 anche ad ore, per un totale di 18 ore mensili. Nel caso di fruizione mista dei permessi nel corso del mese (a giorni e ad ore) e l'articolazione dell'orario di lavoro preveda una distribuzione dell'orario diversa nelle diverse giornate lavorative (ad esempio, giornate di 6 ore e giornate da 9 ore), in che misura deve essere decurtato il monte ore permessi di 18 ore in caso di assenza per l'intera giornata lavorativa? Occorre considerare l'orario dovuto nella specifica giornata lavorativa, ovvero l'orario di lavoro convenzionale?"

Nel fornire il proprio orientamento applicativo, l'Aran focalizza l'attenzione sull'articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità, affermando che la stessa disposizione contrattuale non vieta la contemporanea fruizione dell'istituto della 104 ad ore e/o a giornata intera. Posto che il limite delle 18 ore mensili di cui all'articolo 52 si riferisce solo ed esclusivamente all'ipotesi della frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso retribuito riconosciuti dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, lo stesso limite non può essere esteso anche alla diversa ipotesi della fruizione a giornate dei permessi, fattispecie prevista dalla legge la quale si limita ad attribuire al dipendente il diritto a tre giornate mensili di permesso per l'assistenza di soggetti portatori di handicap; "nulla dice (né avrebbe potuto dire) in ordine alla durata in ore di tale giornata, per l'evidente considerazione che questa può variare in relazione alle diverse previsioni derivanti dall'organizzazione del lavoro».
«Pertanto, nel caso in cui la fruizione sia a giorni - a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa della stessa - il diritto è di 3 gg per la cui giornata di assenza, ai fini del computo del debito orario, va riconosciuto al dipendente un orario giornaliero pari alla misura dell'orario convenzionale, come previsto dall'articolo 43, comma 10, del Ccnl 2 novembre 2022 (6 ore o di 7 ore e 12 minuti in relazione all'articolazione oraria).
Diversamente, nel caso in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari sia di quelli giornalieri, in tale circostanza l'intero debito viene computato ad ore (18 ore mensili) e in caso di fruizione dell'intera giornata viene decurtato il valore convenzionale come appena precisato anche ai fini del computo dal monte ore permessi mensile di 18 ore».

Per meglio rappresentare il proprio orientamento, l'Aran formula due esempi.
Esempio 1
Un dipendente – con articolazione oraria su sei giorni settimanali - chiede nel mese la fruizione di due giornate intere per Legge 104, l'assenza di tali giornate sarà quantificata in complessive 12 ore (2 gg valorizzate a 6 ore convenzionali ciascuna); al dipendente in quel mese residuano 18-12=6 ore di permessi Legge 104.
Esempio 2
Un dipendente – con articolazione oraria su cinque giorni settimanali - chiede nel mese la fruizione di due giornate intere per Legge 104, l'assenza di tali giornate sarà quantificata in complessive 14 ore e 24 minuti (2 gg valorizzate a 7 ore e 12 minuti convenzionali ciascuna); al dipendente in quel mese residuano 18-14.24=3 ore e 36 minuti ore di permessi legge 104.

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