SpecialiIl Punto

La giurisprudenza in tema di flessibilità orizzontale e verticale del prestatore di lavoro

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di Giovanni Antonio Osnago Gadda

Sono trascorsi poco più di nove anni da quando l'art. 2103 del Codice Civile è stato integralmente riformato dall'art. 3 del D.Lgs. 81/2015.

Si è trattato, come noto, di una riforma sostanziale della disciplina sulle mansioni, perché da una mobilità fortemente vincolata (quale quella prevista dall'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori), si è transitati a una mobilità diversificata, con l'obiettivo di bilanciare, da un lato, l'interesse del datore di lavoro a impiegare al meglio i propri dipendenti ...