La mancata autocertificazione sul Durc e i benefici contributivi
Al riguardo il Ministero del lavoro ha chiarito nella nota n. 8667 del 12 maggio 2010 che qualora in occasione delle verifiche gli uffici accertino la mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione, dovranno invitare il datore di lavoro alla sua presentazione o integrazione. Si osserva, infatti, che la presentazione tardiva dell'autocertificazione o la sua integrazione configurano un inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso. La presentazione tardiva non comporta, dunque, la perdita dei benefici. Infine non è richiesta la presentazione annuale della dichiarazione. Infatti, l’art. 8, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2015 non prevede una presentazione annuale, ma unicamente la presentazione di un autocertificazione alla competente DTL.