ApprofondimentoContenzioso

La natura risarcitoria degli importi non corrisposti al lavoratore per integrazione salariale

di Luigi Antonio Beccaria

N. 32

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La Corte di Cassazione, sulla scorta delle pronunce dei giudici di merito, si esprime in ordine alla debenza, a carico del datore di lavoro, per importi non corrisposti al lavoratore a titolo di integrazione salariale, con tutto quanto ne consegue sia dal punto di vista risarcitorio, sia dal punto di vista della natura solidale dell'obbligazione sottostante; dal punto di vista processuale, si è espressa invece sulla natura della anomalia motivazionale della sentenza impugnata

Massima

  • E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Riepilogo dei fatti di causa e del doppio giudizio di merito

La complessa vicenda in esame inizia quando una serie di lavoratori, già alle dipendenze di una società per azioni, vengono trasferiti, per effetto di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ., con decorrenza dall'agosto del 2016.

Meno di due anni dopo (specificamente in data 07/02/2018), a causa di un inadempimento contrattuale della società acquirente presso cui i suddetti lavoratori erano transitati, la società cedente aveva risolto il contratto di affitto, comportando così il ritorno...

  • [1] Addirittura viene effettuato un richiamo a Cass. SU n. 1093/1947, secondo cui l'obbligo di motivazione costituisce "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale"