La negligenza nel fornire informazioni all’organo ispettivo non comporta reato
Il giudice non può condannare se il capo d’imputazione si riferisce a una condotta commissiva e dolosa
Chi, a fronte di richiesta dell’Ispettorato del lavoro di fornire notizie sulle materie di sua competenza, non le fornisca, o le dia scientemente errate o incomplete, è punito con l’ammenda fino a 2 mesi o l’ammenda fino a 516 euro (articolo 4 della legge 628/1961). Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza 39659/2024 richiamandosi a una ormai consolidata giurisprudenza, il reato può essere realizzato sia in forma commissiva, allorché la persona dia informazioni mendaci o...