La nozione di "piccola impresa" non è univoca nel nostro ordinamento, ma varia a seconda dell'ambito (civile, fiscale, contabile, crisi d'impresa, giuslavoristico). Nel diritto del lavoro, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e la L. 108/1990 identificano il piccolo datore come colui che non supera i 15 dipendenti (5 in agricoltura), con un criterio complesso di computo e numerose eccezioni. In ambito civilistico, il piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. è definito in base all'organizzazione familiare e artigianale dell'attività. In campo contabile e fiscale, invece, prevalgono soglie dimensionali legate a bilancio, ricavi e numero di dipendenti. Questa frammentazione genera incertezza applicativa, specialmente nel diritto del lavoro, dove il calcolo della forza occupazionale può risultare opaco e incidere sulle tutele dei lavoratori.

1. La "piccola impresa": definizioni a confronto.

Per chi tratta la materia giuslavoristica quotidianamente la distinzione fra piccola e grande impresa rappresenta una "soglia" sul cui crinale è abitudine muoversi. Tuttavia, non è affatto cosa scontata che la nozione di "piccola impresa" che il legislatore del lavoro adottò con la L. n. 300/1970 (e che meglio si vedrà infra), possa considerarsi immanente al sistema giuridico nazionale. Ed anzi di immanenza di certo non si è mai potuto parlare giacché la nozione di "piccola impresa" non è univoca...

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