Previdenza

La pensione di vecchiaia del personale dei trasporti

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di Enrico Brandi

I piloti del pilotaggio marittimo per i quali al compimento del sessantesimo anno di età non viene meno il titolo abilitante, hanno diritto di accedere alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del predetto requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
L’Inps con il messaggio 1445 del 26 febbraio 2015 esplicita una deroga al regime generale previsto per questa categoria che di norma, prevede la cancellazione del pilota dal registro tenuto dalla Capitaneria di porto al compimento del sessantesimo anno di età. Secondo un parere del Ministero dei trasporti infatti la predetta visita annuale non va effettuata dopo il compimento del sessantesimo anno di età, ma successivamente al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.


Autoferrotranvieri - L'accesso anticipato al pensionamento di vecchiaia del personale viaggiante presuppone che l'interessato abbia svolto effettivamente in forma stabile e duratura, anche se non in via esclusiva, le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante.
Nel caso di intervento di CIG/CIGS, e contratto di solidarietà, non si pregiudica, secondo il predetto messaggio dell'Inps, il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia anticipato per quei lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nel corso di tali eventi, posto che, per tali lavoratori, è unicamente sospeso l'esercizio delle mansioni di personale viaggiante.


Prepensionamento dei lavoratori in esubero - Per i lavoratori con qualifica di personale viaggiante, coinvolti nei programmi di prepensionamento con diritto ad un trattamento provvisorio in attesa di maturare la pensione (art. 4 della legge n. 92/2012), al fine di stabilire i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, occorre fare riferimento ai requisiti anagrafici previsti dal Dpr 157/2013 (e quindi al requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio). Ciò a condizione che i lavoratori interessati svolgano le mansioni di personale viaggiante in modo stabile ed effettivo. Anche per i lavoratori marittimi vale la stessa regola.
In fase di certificazione del diritto alla prestazione di esodo da parte dell'ente previdenziale occorrerà fare riferimento al primo requisito pensionistico minimo raggiunto. Se un lavoratore ha già raggiunto il predetto requisito minimo al momento della cessazione del rapporto, non può accedere alla prestazione di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012.5

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