Contrattazione

La Regione Lazio fornisce chiarimenti in tema di offerta formativa pubblica per l’apprendistato

di Michele Regina

La Direzione generale della formazione della Regione Lazio chiarisce l'argomento in risposta alla interrogazione scritta 1355 dell'11 aprile 2022 e sui costi dei corsi di formazione apprendistato dal 18 febbraio 2022.

L'apprendistato, si precisa nella risposta, è un contratto a causa mista e pertanto il datore di lavoro deve ottemperare all'obbligo di formazione di tipo professionalizzante così come previsto dal Dlgs 81/201.

L'articolo 44, comma 3, del citato decreto dispone che la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

L'articolo 47 dello stesso decreto stabilisce anche le sanzioni in caso di inadempimento formativo da parte datoriale. Al riguardo, il regolamento specifico regionale 7/2017 , all'articolo 14 disciplina le modalità di realizzazione dell'offerta formativa pubblica e dispone quanto segue:

1. l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali può essere erogata all'esterno o all'interno dell'impresa ed è obbligatoria nella misura in cui è disponibile. L'offerta formativa pubblica è disponibile a condizione che: a) sia finanziata con risorse pubbliche; b) consenta al datore di lavoro l'iscrizione dell'apprendista all'offerta medesima per l'avvio delle attività formative.

2. la formazione è svolta in ambienti organizzati e attrezzati e prevede modalità di verifica degli apprendimenti.

3. l'offerta formativa pubblica esterna è finanziata nei limiti delle risorse pubbliche annualmente disponibili anche con riguardo all'apprendistato ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del Dlgs 81/2015.

Il datore di lavoro, nel caso in cui non intenda avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile, eroga la formazione pubblica all'interno dell'impresa ai sensi del comma 9 e senza oneri a carico del bilancio regionale.

La Direzione formazione della Regione Lazio, in riferimento all'obbligatorietà della formazione, precisa che questa permane in relazione all'adempimento formativo professionalizzante, che è sotto la responsabilità del datore di lavoro come previsto dai contratti collettivi e dal Dlgs 81/2015. Da tale adempimento si deve distinguere la formazione sulle competenze di base e trasversali , disciplinata e integrata dalle Regioni, che è obbligatoria nella misura in cui è disponibile. Essendo momentaneamente sospeso il finanziamento regionale, decade l'obbligatorietà. La Regione, comunque, garantisce alle aziende la possibilità di incrementare a proprio carico il percorso formativo dell'apprendista avvalendosi, degli enti accreditati presso l’ente territoriale.

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