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La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) e l’anzianità ai fini della tassazione in presenza di più fondi

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di Roberto Vinciarelli

La domanda

Pinco è un lavoratore dipendente del settore privato (con + 20 anni di contributi) e ha versato ad un primo fondo aperto (Alfa) per 10 anni, con contribuzione a suo carico e tfr al 100% (versamento tramite datore). Successivamente, inizia a versare ad un secondo fondo aperto (Beta) per altri 10 anni in successione temporale (altri 10 anni di iscrizione alla previdenza complementare) sempre tramite contributo a suo carico e tfr (sempre tramite datore).Il dipendente al quale mancano meno di 5 anni alla pensione di vecchiaia (es. ha 63 anni) trasferisce il fondo Alfa al fondo Beta, e poi previa cessazione del rapporto accede alla RITA, avendo i requisiti (art. 11, comma 4 Dlgs. 252/2005). Qual è l’anzianità da prendere in considerazione ai fini della tassazione (0,3% dopo 15 anni di partecipazione alla previdenza complementare) della prestazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata? I 10 anni del secondo fondo Beta oppure i 20 anni decorrenti dall’iscrizione al primo fondo Alfa trasferito?

L’articolo 11, comma 4 del Dlgs. 252/2005 afferma che: “Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari...