Contenzioso

La responsabilità di committente e appaltatoreper gli infortuni sul lavoro

Secondo la Cassazione il primo è solidarmente responsabile con il secondo a meno che l'infortunio sia derivato dai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del lavoratore

di Valeria Zeppilli

La materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro può suscitare alcuni dubbi interpretativi laddove ci si trovi di fronte all'ipotesi in cui i lavoratori esercitino la propria prestazione in esecuzione di un contratto di appalto. In tali casi chi è chiamato a rispondere dell'eventuale infortunio: il committente o l'appaltatore?
La Corte di cassazione, con una recente pronuncia (sezione lavoro, 10 gennaio 2023, numero 375), ha tentato di fare chiarezza in proposito.
Per i giudici, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore, il committente è solidarmente responsabile tranne laddove l'infortunio sia derivato dai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del lavoratore.
Più precisamente, la responsabilità del committente – e ciò vale anche in caso di subappalto – trova il proprio fondamento sia nella scelta dell'impresa subappaltatrice, sia nel non aver controllato che l'appaltatore adotti le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto se tale omissione o l'inadeguatezza delle precauzioni possa essere percepita in maniera immediata e senza la necessità di svolgere particolari approfondimenti.
Già in più occasioni la Corte di cassazione aveva rilevato che il principio del neminem laedere, che trova una delle sue massime espressioni nell'articolo 2087 del codice civile, impone al committente, in capo a cui resta la disponibilità dell'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori, anche se questi divengono dipendenti dell'impresa appaltatrice.
Affermata la responsabilità di committente e appaltatore, i giudici hanno anche analizzato la posizione del direttore dei lavori del committente, precisando che questi può essere chiamato a rispondere dell'infortunio del lavoratore se, in virtù del contratto di appalto o per fatti concludenti, sovrintenda all'esecuzione dei lavori e impartisca ordini alle maestranze.
La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che, con specifico riferimento alla materia degli infortuni sul lavoro, laddove un danno sia stato determinato da più soggetti, scatta la responsabilità solidale tra tutti coloro che con la propria condotta hanno contribuito alla produzione dell'evento dannoso, a prescindere dal titolo in forza del quale ciascuno è chiamato a rispondere. Come rilevato dai giudici, infatti, in caso di evento causalmente riconducibile a più persone, affinché scatti la responsabilità solidale di ognuno basta che le singole azioni abbiano concorso in maniera efficiente a produrre il danno, a prescindere dal fatto che si tratti di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Oltretutto, il lavoratore danneggiato può pretendere la totalità del risarcimento anche da una sola persona, mentre la maggiore o minore gravità delle colpe dei responsabili e la diversa efficienza causale hanno rilievo solo ai fini della ripartizione interna del risarcimento tra i corresponsabili.

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