La tredicesima mensilità in busta paga
La tredicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva corrisposta nel mese di dicembre a dirigenti, quadri, impiegati e operai, in prossimità delle festività natalizie, nel rispetto dei Ccnl applicati dai datori di lavoro. Per colf e badanti è riconosciuta, oltre che dal Ccnl di riferimento, dalla legge 339 del 1958.
La gratifica natalizia per operai e/o la tredicesima mensilità per impiegati, quadri e dirigenti sono di regola liquidate entro il 24 dicembre. È importante verificare prima e sempre come disciplina il Ccnl di riferimento in tema di modalità e tempistiche di liquidazione.
La tredicesima o gratifica matura annualmente e va commisurata al servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. In caso di assunzione o cessazione infrannuale tale retribuzione è liquidata per ratei maturati. Nel caso di risoluzione del rapporto, per qualsiasi causa, detta voce è liquidata alla data di cessazione unitamente alle competenze di fine rapporto. Al lavoratore con contratto a termine e/o a tempo parziale spettano la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità in proporzione al lavoro prestato.
Per il diritto alla maturazione della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità vanno considerati utili i periodi di assenza per congedo matrimoniale, ferie, malattia o infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto stabiliti dai contratti di categoria; in caso di maternità, nei limiti del congedo di maternità o paternità. I dipendenti che durante le assenze hanno percepito indennità a carico degli enti di previdenza, compreso il rateo di gratifica, non hanno diritto a un doppio trattamento a carico dell'azienda.
Fatte salve diverse disposizioni contrattuali, nulla compete ai dipendenti a titolo di gratifica natalizia o di tredicesima mensilità per il periodo di congedo parentale.
Non fanno maturare la voce inoltre:
- i periodi di aspettativa concessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali;
- i permessi non retribuiti;
- i periodi di sciopero;
- le assenze ingiustificate.
Per quanto concerne le voci retributive da calcolare nella tredicesima o gratifica si deve fare riferimento alle indicazioni dei Ccnl, partendo dal presupposto che in genere devono essere inclusi nella base di calcolo ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima tutti gli elementi retributivi che vengono corrisposti al lavoratore con carattere fisso, continuativo e obbligatorio.
Nelle ipotesi in cui durante il periodo di maturazione vi siano riduzioni di orario o sospensioni totali dal lavoro, i datori erogano ai dipendenti quote di gratifica o di tredicesima a carico dell'Inps, fatte salve diverse pattuizioni collettive. In caso di intervento ordinario che straordinario di ammortizzatori sociali, le predette quote vanno calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Inps e/o Fondi e dei relativi massimali.
La tredicesima mensilità o gratifica è imponibile ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali.