Contenzioso

La tutela del whistleblower non copre gli illeciti estranei alla segnalazione

Secondo la Cassazione lo Stato non è in ogni caso obbligato a riconoscere un’esimente

di Giovanni Negri

La tutela del whistleblower non si spinge sino a coprirne gli illeciti. Semmai può, in una prospettiva di ravvedimento operoso, condurre a limitare le sanzioni a suo carico. Lo chiarisce il principio di diritto fissato dalla Cassazione con l’ordinanza 9148 della Sezione lavoro. Il caso approdato sino alla Corte riguarda la legittimità della sospensione di 4 mesi dal servizio a carico di un’infermiera per avere svolto attività non autorizzata presso un ente privato. La difesa aveva valorizzato, come unico motivo di ricorso, l’ampia copertura che la normativa offre a chi segnala fenomeni di corruzione e cattiva gestione nella pubblica amministrazione. Unica eccezione quella di calunnia o diffamazione, in maniera tale che solo il dolo o la colpa grave nel rendere le informazioni avrebbe come effetto il venire meno della protezione.

Di diverso avviso la Cassazione, che sottolinea invece come le misure contro le ritorsioni a carico del whistleblower hanno come obiettivo di impedire sanzioni disciplinari che inibiscano l’effettuazione di segnalazioni. «L’applicazione al dipendente di una sanzione - si legge nel provvedimento - per comportamenti suoi propri resta dunque al di fuori della copertura fornita dalla norma, che non esime da responsabilità chi commetta un illecito disciplinare per il solo fatto di denunciare la commissione del medesimo fatto o di fatti analoghi ad opera di altri dipendenti».

A questo tipo di conclusione collaborano anche fonti internazionali. Per esempio, la Convenzione Onu del 31 ottobre 2003 che prevede la protezione degli Stati a favore di chi segnala illeciti da qualsiasi trattamento ingiustificato, non potendo esservi evidentemente compresi autonomi illeciti che nulla hanno a che vedere con le segnalazioni. Nella stessa direzione va la direttiva dell’Unione europea 2019/1937, finalizzata a evitare conseguenze negative per chi effettua segnalazioni di illeciti.

Evidentemente, d’altra parte, nulla vieta all’ordinamento di riconoscere eventuali attenuanti oppure, quando possibile, di valorizzare il “pentimento”, sotto il profilo della valutazione di proporzionalità, in un contesto comunque di ravvedimento. Ma lo Stato non è in ogni caso obbligato a riconoscere un’esimente rispetto a illeciti autonomi.

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