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Lavoratore sospeso per motivi disciplinari e malattia

Il lavoratore sospeso dal servizio senza retribuzione per motivi disciplinari, durante tale periodo si ammala, la sanzione si interrompe e resta sospesa fino a guarigione?

di Alice Chinnici

La domanda

Il lavoratore sospeso dal servizio senza retribuzione per motivi disciplinari, durante tale periodo si ammala, la sanzione si interrompe e resta sospesa fino a guarigione?

Premesso che la malattia insorta durante l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fa sorgere il dubbio di un atteggiamento "furbesco" del lavoratore, a parere di chi scrive, sarebbe innanzitutto opportuno richiedere la visita medica di controllo all'Inps.
Inoltre, premesso che la questione non risulta essere mai stata affrontata nella prassi o in giurisprudenza, l'azienda potrebbe percorrere due diverse strade:
- La prima, più "rigida", consiste nel considerare prevalente la sanzione sulla malattia, ciò anche alla luce del principio secondo il quale la malattia impedisce al dipendente di rendere la propria prestazione, che però (nel caso in esame) non è dovuta, in quanto il lavoratore è, appunto, "sospeso".
- La seconda, più "morbida", consiste nel considerare prevalente la malattia sulla sanzione disciplinare, interrompendo quindi il periodo di sospensione e facendolo nuovamente decorrere dalla fine dello stato morboso, anche alla luce di quanto contenuto nella Circolare Inps n. 94/2022 dove - nell'affrontare la diversa questione del trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori privi del cd. green pass - l'Istituto previdenziale afferma che "in generale, la normativa vigente prevede il riconoscimento dell'indennità previdenziale della malattia ai lavoratori dipendenti sospesi nei casi in cui l'evento si verifichi prima della sospensione dal lavoro e si protragga oltre la stessa ovvero laddove inizi entro 2 mesi o 60 giorni dalla sospensione (in questa seconda ipotesi, l'indennità viene corrisposta in misura ridotta rispetto a quanto ordinariamente spettante), come indicato nella circolare n. 134368 del 28 gennaio 1981 A.G.O./14 (…) A tale fine, la citata circolare precisa anche che "per lavoratore sospeso deve intendersi il lavoratore il cui rapporto di lavoro risulti quiescente per essere sospesa l'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e quella del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa" e che tra i casi normalmente ricorrenti che riguardano le sospensioni si citano "l'assenza dal lavoro arbitraria e ingiustificata, i provvedimenti disciplinari, permessi non retribuiti di durata superiore a 7 giorni, ecc.".
Questa seconda soluzione potrebbe innescare - nel caso di "malizia" del lavoratore con medico "compiacente" - un susseguirsi di eventi morbosi e relativi certificati.

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