Lavoratore straniero non reperibile
Nel caso in esame trova applicazione la sentenza 28/09/2018, n. 23589 con la quale la Corte di Cassazione, conformandosi ad un costante orientamento di legittimità, ha ribadito, che un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario. Inoltre, la stessa Suprema Corte (sent. 17 maggio 2013, n. 12099) ha deciso che in tema di licenziamento individuale - ed ugualmente in tema di contestazione disciplinare - mediante impiego del servizio postale, l'articolo 40 del D.P.R. n. 655/1982 disciplina al terzo comma il periodo entro il quale gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti debbano essere tenuti negli uffici di destinazione, prevedendo, quanto alle raccomandate, che tale periodo di giacenza sia pari a trenta giorni. Ciò che rileva ai fini della presunzione di conoscenza è il momento del rilascio dell'avviso di giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale. Pertanto, si ritiene che se sono ormai decorsi 30 giorni dall’avviso, l’azienda può procedere al licenziamento.
Telelavoro all’estero obblighi fiscali e previdenziali
di Marcello Ascenzi
Impatriati: regime transitorio
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