Un cittadino ucraino che non può più fruire della protezione temporanea Dpcm 28 marzo 2022 ha presentato domanda di protezione speciale ex art. 19, c. 1.2, Dlgs 286/1998 (t.u.i.). Poiché questa procedura comporta un lungo iter, si chiede se, in attesa del rilascio del relativo permesso di soggiorno, il soggetto può prestare attività di lavoro subordinato
A seguito dell'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ad opera del Dl 113/2018 (L. 132/2018), nel nostro ordinamento è stato inserito nell'art.19 del T.U. immigrazione il permesso di soggiorno per protezione speciale che viene riconosciuto allo straniero quando è stata respinta la domanda di protezione internazionale e sussiste una delle condizioni individuate dallo stesso articolo 19 come la persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza ecc. oppure esistono...