Agevolazioni

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps: domanda dell’una tantum da 200 e 150 euro entro il 30 novembre

Indennità una tantum da 200 e 150 euro: scade il 30 novembre il termine per la domanda di lavoratori autonomi e liberi professionisti, iscritti presso le gestioni previdenziali gestite dall’Inps

di Aldo Forte

Entro il 30 novembre scade il termine per presentare la domanda relativa all'indennità una tantum per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, iscritti presso le Gestioni previdenziali gestite dall'INPS.
In maniera specifica, sono interessati gli iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani; gli iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali; gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali; sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l'attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale; i pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all'Inps; i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
Sono destinatari dell'indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.
L'indennità sarà erogata dall'INPS in seguito ad apposita domanda da parte degli interessati e l'importo dell'indennità è pari a 200 euro per i lavoratori che nell'anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro; invece, in base a quanto previsto dall'art.20 del DL 144/2022, l'indennità è incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell'anno d'imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Per aver diritto all'indennità, è necessario che gli interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021; essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti; essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022; avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità; non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022.
Per trasmettere la domanda, bisogna collegarsi al sito www.inps.it e seguire il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". Effettuata l'autenticazione (con SPID, CIE o CNS), sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate. In alternativa al sito web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.
È da sottolineare che, i professionisti che sono iscritti solo ed esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, ai fini dell'accesso all'indennità una tantum di cui all'articolo 33 del decreto Aiuti, devono presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
Invece, nell'ipotesi in cui l'interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all'indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

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