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Lavoratori in Cigs e formazione: l’inadempimento ingiustificato taglia l’integrazione salariale

Con il decreto del ministero del lavoro del 2 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 253 del 28 ottobre, sono state disciplinate le sanzioni per la mancata formazione dei lavoratori in Cigs

di Mauro Marrucci

L’inottemperanza, senza giustificato motivo, all’obbligo formativo da parte dei beneficiari della Cigs o dei trattamenti straordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fis comporta la riduzione o la decadenza dell’integrazione salariale a seconda del tenore dell’inadempimento. Lo stabilisce il decreto del ministero del Lavoro del 2 agosto 2022, n. 140, emanato sulla scorta dell’articolo 25-ter, comma 3, del Dlgs 148/2015, con cui il Ministero ha dettato i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio del mancato assolvimento agli oneri formativi da parte dei lavoratori, sospesi o impiegati a orario ridotto, in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.

L’obbligo formativo per i lavoratori in Cigs

In base alla previsione dell’articolo 25-ter, comma 1, del Dlgs 148/2015 (inserito nel decreto sugli ammortizzatori sociali dalla legge di Bilancio 2022), attuato dall’ulteriore Dm 2 agosto 2022, n. 142, tali beneficiari sono tenuti a partecipare alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali, che siano state previste dalla legge o siano state pattuite, per la Cigs, nel verbale di accordo sindacale previsto dall’articolo 24 del Dlgs 148/2015 o nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di cui agli articoli 26, 29 e 40 del medesimo decreto.

Le sanzioni per chi non si adegua

In caso di mancata partecipazione del lavoratore ai corsi formativi, senza giustificato motivo, in misura compresa tra il 25% e il 50%, il trattamento d’integrazione salariale è decurtato di un terzo ovvero della metà se l’inadempimento si spinge fino all’80 per cento. In queste ipotesi la sanzione minima è comunque di una mensilità della provvidenza. L’assenza del lavoratore eccedente l’80% delle ore di formazione o di riqualificazione determina invece la decadenza dal trattamento.

Il lavoratore è giustificato unicamente in ipotesi tassativamente previste, ovvero:

a) il documentato stato di malattia o di infortunio;

b) il servizio civile o di leva o il richiamo alle armi;

c) lo stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;

d) le citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;

e) la presenza di gravi motivi familiari documentati o certificati;

f) i casi di limitazione legale della mobilità personale;

g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo ancorché determinato da causa di forza maggiore e, pertanto, ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere discrezionale da parte del beneficiario.

In ogni caso, il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare eventualmente corrisposto.

Chi è tenuto al controllo

Gli accertamenti in materia sono demandati all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nell’ambito delle verifiche preordinate allo scopo anche per quanto previsto, al termine del programma di Cigs, dall’articolo 25, comma 6, del Dlgs 148/2015. Qualora l’organo di vigilanza, analizzati i registri dell’ente erogatore della formazione, individui assenze ingiustificate, provvederà alla contestazione della sanzione modulata secondo la gravità dell’inadempimento, limitatamente ai lavoratori per i quali è accertata la mancata partecipazione ai corsi senza giustificato motivo.

Per applicare la sanzione, l’Ispettorato del Lavoro, nel caso in cui il comportamento omissivo attenga a beneficiari della Cigs o dell’assegno d’integrazione salariale erogato dai Fondi cui agli articoli 26, 29 e 40, del Dlgs 148/2015, darà comunicazione alla sede dell’Inps territorialmente competente. Le modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità di integrazione salariale ai lavoratori destinatari dei trattamenti posti a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi (articolo 27, Dlgs 148/2015) sono affidate ai soggetti preposti alla relativa gestione.

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