Ammortizzatori

Lavoratori in Cigs: la formazione (obbligatoria) punta al reimpiego

Dal 29 settembre è in vigore il decreto del ministero del Lavoro che dà attuazione all’obbligo di formazione previsto dal nuovo articolo 25-ter del Dlgs 148/2015

di Mauro Marrucci

Sviluppare le competenze dei lavoratori per agevolarne il riassorbimento nell’azienda di provenienza o incrementarne l’occupabilità in vista di una eventuale ricollocazione in altre realtà lavorative. È lo scopo dei progetti formativi o di riqualificazione previsti per i lavoratori in cassa integrazione staordinaria dal Dm Lavoro del 2 agosto 2022, entrato in vigore il 29 settembre, con il quale ministero ha dato seguito alla previsione dell’articolo 25-ter, comma 4, del Dlgs 148/2015, in materia di condizionalità.

L’articolo 25-ter è stato introdotto nel decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 202, della legge 234/2021) e poi modificato dall’articolo 23, comma 1, lettera h), del Dl 4/2022. La norma, sul presupposto dell’importanza delle politiche attive, onera i beneficiari delle tutele straordinarie di sostegno al reddito ad aderire a iniziative per la formazione e la riqualificazione, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze, in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.

I lavoratori coinvolti

Le misure di sostegno al reddito che impongono, ove previsto, l’onere formativo sono unicamente quelle riferite alla Cigs, ai trattamenti straordinari assicurati dai Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi e territoriali (articoli 26, 27 e 40 del Dlgs 148/2015), oltre che al Fis (articolo 29).

L’obbligo della formazione - precisa il decreto ministeriale - può nascere da una legge o, convenzionalmente, nell’ambito dell’accordo con le parti sociali, sottoscritto nella procedura di consultazione sindacale prevista dall’articolo 24 del Dlgs 148/2015, tenuto conto che l’intervento di sostegno al reddito si basa, laddove previsto, non soltanto sull’impegno aziendale al rispetto del programma, ma anche sull’obbligo del lavoratore, beneficiario del trattamento, di partecipare alle misure di politica attiva in base al principio di responsabilizzazione.

La mancata partecipazione dei lavoratori coinvolti, senza giustificato motivo, alle iniziative a carattere formativo comporta infatti, come prevede l’articolo 25-ter del Dlgs 148/2015, l’irrogazione di specifiche sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento fino alla sua decadenza (le modalità e i criteri delle sanzioni saranno definiti da un ulteriore decreto del ministero del Lavoro).

Anche il datore di lavoro dovrà mantenere gli impegni assunti per favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali appunto la formazione e la riqualificazione professionale, dandone peraltro conto durante l’accertamento ispettivo previsto dall’articolo 25, comma 6, del Dlgs 148/2015, volto alla verifica dell’assolvimento degli impegni aziendali assunti nel programma.

I progetti formativi

In base al decreto ministeriale (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 227 del 28 settembre 2022), i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono essere adeguati al caso specifico del comparto aziendale, favorendo lo sviluppo di competenze mirate ad agevolare il riassorbimento nella realtà produttiva di provenienza, ovvero incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altri contesti lavorativi. Il progetto dovrà quindi tenere in considerazione tutto quanto viene ritenuto opportuno per riadattare le competenze e le conoscenze dei lavoratori nell’ambito della stessa azienda, o comunque, se non possibile, in considerazione delle professionalità richieste dal mercato.

In base all’articolo 3, comma 3 del decreto, i progetti formativi o di riqualificazione devono contemplare:

- le esigenze di apprendimento collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria, ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;

- le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle stesse;

- le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, in base alla valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del Dlgs 13/2013.

Al termine del percorso formativo dovrà essere rilasciata un’attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità con le previsioni del Dlgs 13/2013 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

Le iniziative formative e di riqualificazione professionale possono essere cofinanziate dalle Regioni nell’ambito delle misure di politica attiva del lavoro e favorite attraverso il ricorso ai fondi paritetici interprofessionali.

I punti chiave della formazione

La norma
L’bbligo di formazione per i lavoratori in Cigs è previsto dal nuovo articolo 25-ter del Dlgs 148/2015, attuato dal decreto del ministero del Lavoro del 2 agosto 2022

Lo scopo delle iniziative
Mantenere
o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio anche ai fini della rioccupazione o dell’autoimpiego dei beneficiari

Chi deve partecipare
I lavoratori beneficiari delle misure straordinarie di sostegno al reddito in costanza di lavoro (Cigs, trattamenti straordinari assicurati dai Fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi e territoriali e dal Fis)

Quando sorge l’obbligo
L’obbligo di formazione sorge quando le iniziative siano state previste dalla legge o comunque pattuite nel verbale di accordo sindacale preventivo da siglare in base all’articolo 24 del Dlgs 148/2015 o nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi e territoriali e dal Fis

I progetti formativi
Devono prevedere:
- le esigenze di apprendimento legate al programma di intervento della cassa integrazione salariale straordinaria, ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
- le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore;
- le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, in base alla valutazione in ingresso.

La certificazione dei risultati
Al termine del percorso formativo, come previsto dagli stessi progetti, dovrà essere rilasciata ai lavoratori un’attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni definite dal Dlgs 13/2013 e dal decreto interministeriale del 5 gennaio 2021

Le sanzioni ai beneficiari
Come prevede l’articolo 25-ter del Dlgs 148/2015, la mancata partecipazione dei lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione straordinaria, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo può comportare la decurtazione di una mensilità di trattamento o la decadenza dell’ammortizzatore, con modalità ancora da definire tramite un altro Dm.

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