Previdenza

Lavoratori fragili, indennità per tutto il 2020

di Matteo Prioschi

Per effetto dell'articolo 15 del decreto legge 41/2021, l'assenza dal lavoro dei lavoratori fragili, che non possono svolgere l'attività in modalità agile, è equiparata a degenza ospedaliera anche dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020. La conferma arriva con il messaggio Inps 1667/2021 in cui si spiega che, a fronte di quanto previsto dal decreto Sostegni, l'equiparazione dell'assenza a ricovero dei lavoratori fragili del settore privato assicurati per malattia opera dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Vengono indicati due periodi differenti seppur consecutivi perché diverse sono le norme che li regolano e le coperture finanziarie. Per il 2020 a disposizione ci sono 663,1 milioni di euro che valgono per i “fragili” e per l'equiparazione a malattia dell'assenza per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria. Inps precisa che gli eventi verificatisi l'anno scorso saranno indennizzati fino all'esaurimento delle risorse finanziarie messe a budget. Per il 2021 la legge 178/2020 ha stanziato 282,1 milioni di euro solo per i “fragili” per le altre tutele potrebbero esserci ulteriori stanziamenti e comunque «la malattia sarà tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento».

Per quanto concerne la quarantena, da quest'anno il medico curante non deve più indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica che ha determinato la stessa. Tale adempimento, invece, era obbligatorio nel 2020 e, contemporaneamente, in alcune regioni gli stessi medici di famiglia sono stati incaricati di disporre le quarantene, senza intervento dell'operatore di sanità pubblica. Di conseguenza all'Inps sono arrivate richieste di equiparazione alla malattia con documentazione incompleta (senza il provvedimento dell'Ats o analogo).

A fronte delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro, si è deciso di riconoscere valide anche le richieste con il solo certificato di malattia del medico curante, eccetto il caso in cui il certificato stesso nella diagnosi riporti «ordinanza dell'autorità amministrativa locale».

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