Contrattazione

Lavoro accessorio: quali adempimenti per il datore di lavoro

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di Alberto Bosco

Il lavoro accessorio costituisce una delle modalità più flessibili per la gestione di un rapporto di lavoro ed è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 70 e seguenti. Come dispone la norma si tratta di attività lavorative, svolte senza l'instaurazione di un rapporto di lavoro, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.050 euro: fermo tale limite complessivo nell'anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, tali attività lavorative possono essere svolte a favore di ogni singolo committente per compensi non superiori a 2.020 euro, anch'essi rivalutati annualmente. Il pagamento della prestazione avviene con la consegna dei voucher (del valore facciale unitario di 10,00 euro, corrispondenti a un “netto” pari a 7,50 euro) preventivamente acquistati presso i canali abilitati.
Come precisato dal Ministero del lavoro (cfr. la nota 12 luglio 2013, prot. 12695) non occorre inviare al Centro per l'Impiego alcuna comunicazione anticipata di assunzione ma è sufficiente che il “datore di lavoro” invii una comunicazione preventiva: in difetto della comunicazione preventiva, si fa luogo all'applicazione della maxi sanzione. A partire dal 15 gennaio 2014 la dichiarazione di inizio attività e le comunicazioni di eventuali variazioni, devono essere comunicate all'Inps esclusivamente con modalità telematica (ossia utilizzando il sito internet www.inps.it o il call center dell'Istituto).
L'Inps, con il messaggio n. 5000 del 29 maggio 2014, ha altresì comunicato di aver rivisto la procedura telematica per l'impiego dei buoni lavoro, onde definire una procedura più semplice e rispondente alle necessità di committenti che gestiscono grandi volumi di voucher virtuali. La procedura telematica, denominata FastPOA, è strutturata per rendere più facile e immediata la gestione delle operazioni fondamentali di utilizzo dei voucher virtuali, quali la registrazione dei prestatori, la dichiarazione di inizio prestazione e la consuntivazione di compensi, attraverso una modalità che guida l'operatore nelle diverse fasi. La procedura consente la gestione organizzata per liste di prestatori, con riferimento alle quali si può effettuare sia l'inserimento delle prestazioni che la consuntivazione di tutti i rapporti di lavoro relativi ai lavoratori inseriti nella lista, tramite un'unica operazione.
Chi intenda impiegare un lavoratore con questo sistema – prima di acquistare i voucher e di comunicare la prestazione all'Inps – non deve però dimenticare un altro importantissimo adempimento. Infatti, poiché è di fondamentale importanza, per evitare rischi di conversione del rapporto, che non vengano superati i limiti economici massimi, il committente deve in ogni caso (oltre a non erogare personalmente più di quanto sia ammesso) richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti (in pratica, il lavoratore deve dichiarare di avere ancora capienza rispetto ai 5.050 euro annui che gli è consentito percepire sotto forma di voucher).
Come precisato dal Ministero, tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio, ferma restando l'effettuazione dei vigenti adempimenti comunicazionali
Va da ultimo evidenziato che lo schema di decreto legislativo recante il “testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni”, che dovrebbe essere emanato entro poche settimane, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, eleva la soglia massima dei compensi, percepibili in un anno “civile”, a 7.000 euro; tale disposizione prevede inoltre che è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito della esecuzione di appalti fatti salve specifiche ipotesi individuate con decreto ministeriale, sentite le parti sociali, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

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