Lavoro accessorio, le ultime indicazioni dell’Inps
Il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, contenente «disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti», all'articolo 1, comma 1, ha disposto l'immediata abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che contenevano la disciplina del lavoro accessorio. Lo stesso articolo, al comma 2, ha stabilito che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (cioè il 17 marzo 2017) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
A tale riguardo, il ministero del Lavoro, con comunicato del 21 marzo, ha precisato che l'uso dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio (ossia fino a fine anno), dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto (rispetto dei limiti economici, in capo al committente e al prestatore, e comunicazione anticipata all'Ispettorato in primis).
Sulla questione è recentissimamente tornato l'Inps che, con il messaggio 14 aprile 2017, n. 1652, ha fornito indicazioni in merito alla gestione del cosiddetto “periodo transitorio” di cui sopra.
Ebbene, nel messaggio citato l'Inps ha precisato quanto segue:
a) per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 sarà possibile per i datori di lavoro (meglio sarebbe stato fare riferimento ai “committenti”) procedere all'utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017;
b) invece, non sarà possibile registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017;
c) per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione, ossia quelli precedentemente stabiliti nella misura di:
- 24 mesi per i voucher postali;
- 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari;
d) per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno, pertanto, rimborsati a cura delle strutture territoriali dell'Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi: poiché a tal fine è necessaria la predisposizione di un apposito applicativo informatico, con successivo messaggio verranno fornite indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi;
e) fino alla data del 31 dicembre 2017 sarà possibile utilizzare i buoni lavoro acquistati dalla Regione Toscana entro la data del 17 marzo 2017 per l'esecuzione del progetto regionale “Pronto Badante”, in attuazione della Convenzione per la fornitura di buoni lavoro per l'esecuzione del progetto regionale “Pronto Badante”, approvata con determinazione presidenziale 2 aprile 2015, n. 8, e rinnovata con determinazione 7 marzo 2017, n. 63;
f) le strutture territoriali dell'Istituto non dovranno acquisire in procedura bollettini relativi a versamenti sul conto corrente postale n. 89778229 finalizzati all'acquisto di voucher telematici per lavoro accessorio aventi data di versamento successiva al 17 marzo 2017 (le procedure informatiche sono state conseguentemente modificate);
g) inoltre, anche per l'acquisizione dei bollettini postali aventi data di versamento fino al giorno 17 marzo 2017, la procedura non permette l'acquisizione dei bollettini nel caso in cui i dati non siano conformi rispetto ai flussi di informazioni acquisite negli archivi;
h) infine, nel caso in cui i datori di lavoro (rectius: “committenti”) formulino nuove richieste di registrazione di bonifici effettuati sul medesimo conto corrente postale n. 89778229 aventi data di pagamento fino al 17 marzo 2017, le strutture territoriali dovranno inoltrare copia del pagamento tramite casella istituzionale lavorooccasionale.DG@inps.it. L'acquisizione verrà effettuata a livello centrale.