Lavoro agricolo, contribuzione unificata per le attività connesse
L'Inps, con circolare 20 giugno 2019, numero 94, fornisce chiarimenti in merito al corretto inquadramento delle aziende agricole con dipendenti ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata.
Contribuzione agricola unificata
L'Istituto precisa che sono da inquadrare nel sistema della contribuzione agricola unificata:
– le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, esercitate dallo stesso imprenditore che hanno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali e mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse, nel caso di fornitura di beni e servizi;
– le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente i propri prodotti ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. I soci inoltre devono però essere iscritti alla gestione previdenziale agricola per l'attività principale esercitata;
– le cooperative di trasformazione di natura industriale o commerciale, inquadrabili nei relativi settori previdenziali che ricorrano normalmente e in modo continuativo all'uso di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata;
– le società costituite da imprenditori agricoli le cui attività connesse sono svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi;
– le organizzazioni di produttori che hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti.
Aziende non agricole
Esistono inoltre imprese non agricole che assumono alle loro dipendenze persone che sono assicurate come lavoratori agricoli dipendenti, agli effetti delle norme previdenziali e assistenziali.
Sono imprese che operano in settori economici, servizi o commercio, diversi da quello agricolo e che svolgono una o più tra le attività elencate nell'articolo 6 della legge 92/1979.
L'Istituto ricorda che le imprese, che intendono iscrivere gli operai alla gestione agricola ai sensi del sopra citato articolo 6, spesso operano in virtù di un contratto di appalto.
Nuovo inquadramento
Le aziende che sono state impropriamente inquadrate nel settore agricolo sono soggette a riclassificazione mediante richiesta avanzata dalle imprese stesse, oppure con provvedimento adottato d'ufficio dalla struttura territoriale Inps.