Rapporti di lavoro

Lavoro con limiti più alti, le Associazioni sportive dilettantistiche attendono chiarimenti

Co.co.co presunta fino a 24 ore settimanali ma vanno precisate le mansioni. Mancano le istruzioni per le comunicazioni da inviare ai centri per l’impiego

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Lo sport dilettantistico è alle prese con le novità contenute nella bozza di Dlgs approvato il 31 maggio in prima lettura dal Consiglio dei ministri e destinate a scattare dal prossimo 1° luglio. Dal trattamento dei lavoratori sportivi agli adempimenti previsti per l’accesso nel nuovo registro, sono diverse le disposizioni di interesse contenute nel testo che introduce disposizioni correttive ai decreti di riforma dello sport.

Confermato innanzitutto l’impianto sul lavoro sportivo con qualche aggiustamento. Aumenta da 18 a 24 il limite orario settimanale entro il quale il lavoro sportivo dilettantistico si presume svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co). Un intervento che non attenua, tuttavia, le incertezze dovute alla mancanza di una determinazione univoca delle mansioni ammesse e alla previsione di una pluralità di rapporti (subordinato, autonomo, co.co.co).

Ciò anche tenuto conto che, nonostante l’imminente entrata in vigore delle norme (dal 1° luglio), non sono state ancora fornite agli enti sportivi le istruzioni tecniche per assolvere agli obblighi comunicativi dei rapporti di lavoro al centro per l’impiego attraverso il Registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche. In mancanza della predetta comunicazione dovrebbero scattare le medesime sanzioni previste per l’omessa comunicazione al centro per l’impiego. Per questa ragione si auspica l’inserimento, in fase di analisi parlamentare del decreto correttivo, di una congrua proroga sui termini di applicazione delle sanzioni.

Il correttivo coinvolge anche le prestazioni svolte dai volontari nonché da coloro che ricevono compensi per l’attività sportiva in misura non superiore a 5mila euro annui. In tal caso è prevista l’estensione delle agevolazioni Inail e di sicurezza sul lavoro previste dall’articolo 51 della legge 289/2002.

Specifiche novità riguardano, poi, i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire lo svolgimento delle competizioni sportive. Solo per queste mansioni c’è la possibilità di corrispondere rimborsi forfettari per le spese sostenute, purché entro il plafond di 5mila euro e che le attività siano svolte entro il comune di residenza. Per non lasciare nell’incertezza gli enti andrebbe chiarito il trattamento fiscale di tali rimborsi. Sul punto la norma si limita a escludere i direttori di gara che operano nel professionismo dall’esenzione entro il limite dei 15mila euro. Da qui si dovrebbe dedurre che i rimborsi forfettari ricevuti nel contesto del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali.

Il perimetro dei soggetti che, pur non svolgendo attività in via continuativa, possono accedere ai benefici fiscali andrebbe chiarito meglio, anche al fine di evitare un trattamento sperequato per quelle prestazioni occasionali comunque rilevanti ai fini dell’attività ma non necessariamente afferenti alle competizioni sportive.

I dipendenti pubblici potranno invece svolgere attività sportiva come volontari previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza ovvero, ove svolta a fronte di corrispettivo, come lavoratori sportivi. In quest’ultima ipotesi, resta obbligatoria la previa autorizzazione da parte dell’amministrazione, che si intenderà concessa anche a seguito di silenzio assenso nei successivi 15 giorni dalla richiesta.

Spunta, infine, un nuovo credito d’imposta, in misura pari ai contributi previdenziali versati, a cui tuttavia potranno accedere solo gli enti sportivi dilettantistici con un valore di ricavi (di qualunque natura) inferiore a 200mila euro.

Altra novità è la previsione di applicabilità dell’articolo 148 del Tuir alle Asd e Ssd nonché, limitatamente allo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, agli enti sportivi dotati anche della qualifica di terzo settore. Una disposizione, quella del correttivo, di dubbia coerenza sistematica che complica senza motivo la vita degli enti. La misura fiscale in questione si rendeva, infatti, già applicabile agli enti sportivi, con l’effetto ulteriore di duplicare trattamenti fiscali già previsti dal codice del terzo settore. Su questi aspetti si attende, dunque, il vaglio delle commissioni parlamentari.

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