Rapporti di lavoro

Lavoro occasionale a 10mila euro anche per agricoltura e turismo

Il disegno di legge di Bilancio prevede il raddoppio del limite di utilizzabilità dei committenti

di Giampiero Falasca

Se dal punto di vista giornalistico l’intervento contenuto nel disegno di legge di Bilancio 2023 viene presentato come un ritorno del voucher, da una prospettiva strettamente tecnica sembra più corretto presentare le misure del Governo come un potenziamento delle «prestazioni di lavoro occasionale», la forma contrattuale introdotta dal Dl 50/2017 come modalità riveduta, ristretta e corretta di lavoro occasionale; introduzione che aveva lo scopo di colmare proprio la lacuna venutasi a creare con l’abrogazione, pochi mesi prima, delle «prestazioni di lavoro accessorio» pagate con i voucher.

Il Ddl amplia lo spazio d’intervento della prestazione occasionale sotto diversi punti di vista.

In primo luogo, vengono rimossi alcuni limiti settoriali, eliminando il divieto di utilizzo in agricoltura e turismo. Per il settore agricolo c’è anche un altro intervento: i buoni lavoro potranno essere usati per remunerare il lavoro occasionale svolto «nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare». La norma precisa che, fatta salva la retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori agricoli, «per ogni giornata lavorativa vanno corrisposti al lavoratore almeno tre buoni lavoro».

Un altro intervento riguarda il valore massimo che ogni utilizzatore (impresa o famiglia) può spendere complessivamente per i buoni lavoro: questa soglia cresce da 5mila euro a un massimo di 10mila.

Resta invece invariato il limite di 2.500 euro di compensi che ciascun lavoratore può ricevere dallo stesso utilizzatore, e il tetto di 5mila euro totali che si possono percepire complessivamente da diversi utilizzatori.

Un terzo intervento riguarda la consistenza delle imprese che possono fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale: la manovra alza da cinque a dieci dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo di addetti che deve avere un’azienda. Questo limite dimensionale che viene totalmente rimosso per gli alberghi e per le «strutture ricettive che operano nel settore del turismo».

Come accennato, a parte queste innovazioni, la manovra del Governo non ripristina la vecchia disciplina del lavoro accessorio, ma mantiene inalterate le regole introdotte dopo la sua abrogazione. Una scelta dettata probabilmente dalla necessità di assicurare continuità nella gestione amministrativa di questo strumento.

Di conseguenza, il meccanismo di pagamento e le regole di utilizzo del contratto, a parte le modifiche appena indicate, non cambiano: resta inalterato il sistema telematico Inps oggi usato per gestire e retribuire le prestazioni saltuarie tramite il contratto di prestazione occasionale (per gli utilizzatori imprese) e tramite il libretto famiglia (per i lavori domestici, di assistenza e di cura, e per le lezioni private), così come rimangono immutati gli altri limiti fissati dalla normativa.

Resta inalterata anche la disciplina speciale per le attività di “steward” negli impianti sportivi, che consente di erogare a ciascun prestatore compensi di importo complessivo non superiore a 5mila euro per anno.

Non cambia il sistema di tutele e diritti del lavoratore retribuito con questo sistema: quest’ultimo ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata Inps, nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed è soggetto alle regole sul riposo giornaliero, sulle pause e sui riposi settimanali stabilite dal Dlgs 66/2003, oltre che alle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

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