Lavoro occasionale dopo il Jobs Act
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, dispone che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. Tale soglia – ossia i 7.000 euro netti – rappresenta il massimo importo percepibile nel corso del 2015 da parte del lavoratore, il quale deve porre attenzione anche a non porre in essere attività in concorrenza con quella del datore di lavoro che lo abbia assunto in precedenza. Fermo il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.020 euro (netti anch’essi), rivalutati annualmente ai sensi di quanto sopra. Come precisato dal Ministero del lavoro, in sede di ispezione, e solo con riferimento al committente avente natura di impresa, nel caso di superamento del limite economico si può verificare se la prestazione svolta sia riconducibile a un rapporto autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo (Min. Lav., Vademecum 22 aprile 2013).