Lavoro occasionale: piattaforma online il 10 luglio
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Dopo la veloce abrogazione disposta dal Governo e dal ministro del Lavoro al fine di evitare il referendum della Cgil sul
La modifica più evidente, rispetto alla precedente versione, è data dalla previsione di due tipologie di voucher: uno per la
Anche chi si avvale dei buoni deve sottostare a un limite massimo, fissato in 5mila euro, riferiti alla generalità dei soggetti di cui si avvale per tali tipi di prestazioni. Tuttavia, per espressa previsione normativa, è prevista - a suo favore - una deroga. Ai fini del raggiungimento del plafond, i compensi erogati a particolari soggetti, possono essere computati al 75 per cento. Rientrano nell’eccezione, i corrispettivi per prestazioni rese da:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015;
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In quest’ultimo caso, per bilanciare, l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di lavoro accessorio. In linea con quanto precedentemente previsto, infatti, chi esegue prestazioni occasionali con i buoni lavoro, ha diritto all’accredito pensionistico nella gestione separata dell’Inps e viene anche assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per fini di tutela del prestatore, si prevede un collegamento con la norma che disciplina l’orario dei lavoratori subordinati, estendendo al lavoro accessorio il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali. Si tratta, evidentemente, di misure applicabili ai rapporti di durata.
Resta l’esenzione ai fini fiscali dei compensi percepiti dal prestatore; gli stessi non incidono sullo status di disoccupato, mentre rilevano ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Se l’utilizzatore intrattiene un rapporto di lavoro subordinato (o di co.co.co.) con il prestatore, ovvero il rapporto è cessato da meno di sei mesi, l’attuale normativa gli vieta il ricorso ai voucher. Per accedere al lavoro accessorio gli utilizzatori e i prestatori dovranno collegarsi (registrandosi) con un’apposita piattaforma telematica dell’Inps. Gli adempimenti potranno essere svolti anche tramite un consulente, intermediario abilitato.
Attraverso il portale dell’Istituto sarà possibile gestire le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori per mezzo di un sistema di pagamento elettronico. I versamenti potranno anche essere effettuati con il modello F24, ma in tal caso non è ammessa la compensazione. Le famiglie, solo ai fini dell’accesso al “libretto famiglia” (si veda l’altro articolo), avranno la facoltà di delegare le operazioni telematiche a un ente di patronato.
Nuove figure dedicate all’IA nel Ccnl terziario sistema impresa
di Cristian Callegaro