Rapporti di lavoro

Lavoro sportivo, definiti retribuzione e tariffe dei premi assicurativi

Firmato il decreto ministeriale con previsione del nuovo obbligo dal 1° gennaio 2023, ma non tiene conto di alcune modifiche introdotte dal Dlgs correttivo

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Continuano gli aggiornamenti legati alla disciplina del lavoro sportivo di cui al Dlgs 36/2021, che salvo ulteriori proroghe entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. Il recente decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 34, comma 1, del Dlgs 36/2021, fissa le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo applicabile ai lavoratori sportivi.

Nel dettaglio, si prevede che la retribuzione effettiva su cui calcolare il premio per chi lavora nel mondo sportivo è quella relativa alla generalità dei lavoratori subordinati (di cui all’articolo 29 del Dpr 1124/1965), mentre le tariffe sono differenziate in base alle attività svolte. In particolare l’attività degli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici e direttori di gara è classificata alla voce 0590 della gestione industria, che dal 1° gennaio prossimo assumerà la declaratoria “Attività dei lavoratori sportivi”, mentre l’attività degli istruttori sportivi è classificata alla voce 0610 della gestione Industria delle tariffe dei premi.

Il decreto ministeriale non sembra, tuttavia, avere tenuto conto delle modifiche introdotte dal Dlgs 163/2022. In particolare, l’attuale versione del Dlgs 36/2021, oltre a prevedere che il decreto del Lavoro debba essere emanato di concerto non solo con il Mef, ma anche con l’Autorità delegata in materia di sport (ministero dello Sport), ha ampliato il novero dei lavoratori sportivi previsti dall’articolo 25, comma 1, del Dlgs 36/2021. A tale fine vengono ricompresi anche i tesserati che svolgono, verso corrispettivo, specifiche mansioni individuate sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (articolo 13 del Dlgs 163/2022).

Si tratta evidentemente dell’ennesimo difetto di coordinamento dovuto alle continue modifiche della norma, a causa del quale occorrerà attendere chiarimenti per individuare i riferimenti tariffari.

Un ulteriore profilo contenuto nel decreto ministeriale riguarda la data di decorrenza dell’obbligo assicurativo. La data individuata – ossia il 1° gennaio 2023 – tiene conto delle tempistiche legate all’operatività della nuova disciplina in tema di lavoro sport. Quest’ultima sarà infatti efficace a partire dal prossimo anno, salvo tuttavia il caso di accoglimento delle richieste di proroga avanzate dal mondo dello sport.

Si tratta di aspetti da valutare, posto che l’eventuale ulteriore differimento delle norme sul lavoro sportivo rischierebbe di creare un corto circuito con quanto previsto in tema di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

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