Lavoro a turni in giorno festivo
In materia di festività, il c.c.n.l. metalmeccanica industria stabilisce, all’articolo 9, che la retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile. Precisa, poi, che le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Tenuto conto che: - il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo (non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti); - è considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’articolo 9 (tra questi vi rientra anche il giorno del Santo Patrono); sembra potersi affermare che l’attività indicata dal lettore sia da assimilare al lavoro notturno festivo. Oltre alla retribuzione mensile, ne consegue che, riguardo la prestazione lavorativa cadente di sabato (dalle 0.00 alle 6.00), la stessa dovrà essere retribuita con la retribuzione oraria (calcolata come stabilito dal contratto collettivo) aumentata della maggiorazione per lavoro notturno festivo, in regime di turnazione. In particolare, la maggiorazione da applicare potrà essere quella riferita alle lettere h) (lavoro notturno festivo per lavoro a turni senza riposo compensativo) oppure i) (lavoro notturno festivo per lavoro a turni con riposo compensativo), così come definito dal comma successivo alla tabella di cui all’articolo 7 titolo III Sezione quarta (Lavoro straordinario, notturno e festivo); vale a dire: - per lavoro notturno dei lavoratori turnisti di cui alle lettere h) e i), la percentuale di maggiorazione onnicomprensiva è pari rispettivamente al 60% e 35%; - se le ore di lavoro cadono tra le 22.00 e le 6.00 (con esclusione delle attività di gestione e manutenzione) le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere h) e i) sarannopari , rispettivamente, al 65% ed al 40%. Le percentuali di maggiorazione suddette sono computate sulla retribuzione oraria come definita dal 2° comma dell'art. 3, Sezione quarta, Titolo IV.