Previdenza

Le istruzioni dell’Inps sulle nuove salvaguardie

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di Pietro Gremigni

Il riferimento ai lavoratori percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria che hanno sostituito 20.000 collocati in mobilità nella seconda salvaguardia deve intendersi nel senso che la percezione del trattamento di Cigs è condizione per l'accesso alla salvaguardia.
In particolare secondo il nuovo messaggio 8111/2014 dell'Inps, il trattamento di Cigs deve sussistere al momento dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 (il 6 novembre 2014) ovvero iniziare entro 15 giorni dalla predetta data (entro il 21 novembre 2014). Tale trattamento dovrà essere goduto senza soluzione di continuità fino alla data di licenziamento che non può essere successiva al 30 dicembre 2016.
Il messaggio analizza le novità apportate dalla legge 147/2014 al meccanismo della salvaguardia pensionistica, soprattutto in riferimento alla sesta destinata a poco più di 32mila assicurati.


Beneficiari – Per ciascuna categoria di lavoratori ammessi l'Inps indica i presupposti generali e indica le particolarità. Vediamo di riassumere le novità introdotte dall'Inps rimandando alle nostre precedenti notizie per ciò che concerne gli aspetti di base (destinatari; numero massimo, requisiti ecc.):
1)lavoratori in Cigs della seconda salvaguardia: percettori di Cigs al 6 o 21 novembre 2014, cessati entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità, oppure cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità, con diritto alla pensione maturata entro la scadenza della mobilità; per tali lavoratori, collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre del 2016, non si applicherà quanto previsto dalla legge 92/2012 per gli altri lavoratori ossia una graduale riduzione della durata dell'indennità di mobilità ordinaria;
2)lavoratori in mobilità: eventuali periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità, successivi al 6 novembre 2014, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento. Inoltre coloro che dopo la mobilità intendono versare contributi volontari, possono farlo purché l'autorizzazione venga chiesta all'Inps entro il 5 gennaio 2015;
3)prosecutori volontari: non cambiano i requisiti rispetto alla stessa categoria prevista dalla quinta salvaguardia e l'unica modifica è l'allungamento di un anno, fino al 6 gennaio 2016, del termine per la decorrenza della pensione;
4)cessati dal rapporto: come per il caso precedente. L'unica variazione rispetto alle precedenti salvaguardie, è l'allungamento di un anno, fino al 6 gennaio 2016, del termine per la decorrenza della pensione;
5)fruitori di congedo straordinario: i lavoratori che hanno già presentato domanda di inserimento nella quarta salvaguardia in quanto fruitori di congedi straordinari ed esclusi per superamento del limite numerico, non devono ripresentare la richiesta per accedere alla sesta salvaguardia;
6)contratti a termine: si tratta della nuova categoria e riguarda, nel limite di 4mila unità, coloro che sono stati occupati con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.


Domanda – Tutti i predetti lavoratori devono presentare di domanda per accedere alla salvaguardia entro il 6 gennaio 2015 tenendo conto, anche in base alla circolare 27/2014 del Ministero del lavoro, la seguente distinzione:
1)i soggetti in mobilità e prosecutori volontari devono presentarla all'Inps;
2)tutti gli altri alla Direzione territoriale del lavoro competente.


Monitoraggio – Sarà sempre l'Inps a monitorare le domande e fare le relative graduatorie, basate sulla data di cessazione del rapporto di lavoro, salvo per chi fruisce del congedo straordinario, rispetto al quale si terrà conto della prossimità alla pensione.


Decorrenza – Per tutte le categorie, salvo per quelli della mobilità, la pensione non potrà avere decorrenza anteriore al 6 novembre 2014 e non successiva al 6 gennaio 2016.

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