Rapporti di lavoro

Le istruzioni Inail per il rimborso della retribuzione al disabile in reinserimento

di Antonio Carlo Scacco

Il rimborso della retribuzione corrisposta al disabile che, per poter lavorare, attende la approvazione di un progetto di reinserimento vale esclusivamente per i progetti finalizzati alla conservazione del posto di lavoro e non è applicabile al caso della nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato: sono le precisazioni contenute nella circolare Inail n. 6 del 26 febbraio 2019.

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto (articolo 1 co. 533, della legge 145/2018), che l'Inail rimborsi parzialmente (60%) al datore la retribuzione corrisposta ad una persona disabile al lavoro a condizione che quest'ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro e che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati dal progetto medesimo.

Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte a partire dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. E' pertanto necessaria una specifica attività informativa da parte del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto circa la elaborazione del progetto personalizzato o della sua approvazione, ovvero circa la intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario alla realizzazione degli stessi.

Nessun rimborso sarà quindi dovuto per gli interventi effettuati dal datore per ragioni di necessità e urgenza ma in mancanza di una specifica comunicazione all'Istituto circa l'intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi nei tempi indicati.

Le retribuzioni rimborsabili saranno pertanto soltanto quelle corrisposte per remunerare le prestazioni lavorative rese a decorrere dalla predetta manifestazione di volontà. La nota in commento chiarisce che potranno essere riconosciuti anche i rimborsi intervenuti per i casi in cui la data di manifestazione della volontà di attivare il progetto sia precedente al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio) ed il progetto stesso sia ancora in corso di realizzazione, ma soltanto per le prestazioni lavorative rese a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino alla realizzazione degli interventi individuati nel progetto e, comunque, non oltre la scadenza dell'anno decorrente dalla data di manifestazione della volontà. I rimborsi saranno erogati a fronte della trasmissione all'Istituto delle buste paga relative ai mesi oggetto del rimborso, attestanti la retribuzione effettivamente corrisposta. Per retribuzione effettivamente corrisposta, si deve intendere quella riferita a ciascun mese oggetto di rimborso, con esclusione di voci retributive costituenti regolazioni di competenze riferite a mesi non inclusi nel periodo di riferimento.

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