Le nuove istruzioni operative per gli apprendisti di primo livello
La legge di Bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 240, lettera b), della legge 323/2016) proroga fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (il cosiddetto contratto di apprendistato di primo livello). I benefici consistono nella riduzione a 5 punti percentuali dell’aliquota unica a carico del datore di lavoro per gli apprendisti (l’aliquota è generalmente pari al 10 per cento), nonché nell’esclusione del contributo dovuto all'Inps in caso licenziamento, del contributo di finanziamento dell'Aspi ( pari all'1,31 per cento) nonché del contributo pari allo 0,3 per cento destinato al finanziamento della formazione professionale (l’aliquota contributiva a carico dell'apprendista, lungo tutto il periodo formativo, è invece quella prevista dall'assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti, ossia pari al 5,84% della retribuzione imponibile). Tali incentivi sono stati introdotti in via sperimentale a decorrere dal 24 settembre 2015, con l'art. 32, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Il messaggio Inps 16 giugno 2017, n 2499, ha fornito chiarimenti sui relativi adempimenti, fornendo altresì nuovi codici e istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.
I nuovi codici da utilizzare nei flussi Uniemens - In relazione ai periodi che partono da luglio 2017, i datori di lavoro dovranno utilizzare nell'elemento <TipoContribuzione> i nuovi codici:
J9 ---> Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K9 ---> Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
Da notare che finora i lavoratori in oggetto venivano individuati alla sezione <DenunciaIndividuale>, con la valorizzazione del codice "5" nell'elemento <Qualifica1> e con la compilazione dell'elemento <TipoLavoratore> "PA".
Inoltre nell'elemento <TipoCessazione> si istituisce il nuovo codice:
1R ---> Licenziamento con esonero dal versamento del contributo ex art. 2, comma 31 e 32 legge n. 92/2012, ai sensi dell'art. 32 comma, 1 lettera a) del d. lgs n.150/2015
Infatti il d.lgs. n. 150/2015 prevede la non applicazione del contributo di licenziamento di cui all'art. 2, comma 31 e 32 della legge n. 92/2012 (cd. ticket Fornero).
Le principali questioni operative
a) I contratti di apprendistato di primo livello attivati precedentemente al 24 settembre 2015 sono soggetti al regime contributivo ordinario, ossia l'aliquota contributiva a carico del datore è pari all'11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
b) il regime contributivo agevolato si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale; pertanto non è ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. In relazione allo sgravio del 100% riconosciuto per i contratti di apprendistato stipulati dai datori con un numero di addetti pari o inferiore a nove tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, e relativo ai periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (legge 183/2011), il messaggio precisa che tale sgravio ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Quindi per i datori con un numero di addetti pari o inferiore a nove, che avessero assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, tra loro alternativi. Ne segue, precisa l'Inps, che il datore di lavoro ha legittimamente fruito dello sgravio triennale di cui alla legge 183/2011 ma, ove la la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale del predetto sgravio, non può fruire dei benefici ex art. 32 del d.lgs. 150/2015 per il periodo residuo;
c) nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante i predetti benefici si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione;
d) per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi. Per le ore di formazione esterna, invece, il datore di lavoro è del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell'obbligo di versamento contributivo. In tali casi neanche è prevista una contribuzione figurativa.