Legge di miglior favore in caso di omissioni contributive
Per i reati ante 2016 il giudice deve applicare la norma più favorevole al colpevole tra quella in vigore al tempo e quella modificata
A fronte dell'omesso versamento dei contributi avvenuto prima della modifica della struttura del reato a opera del decreto legislativo 8/2016, il giudice deve applicare la normativa più favorevole al colpevole tra le due che si sono succedute.
L'amministratore unico di una azienda non ha versato le ritenute all'Inps da novembre 2010 a novembre 2012. La Corte d'appello ha dichiarato prescritte solo le mensilità del 2010, applicando la normativa introdotta dall'articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/2016, in base alla quale la soglia di punibilità dell'omissione contributiva (10mila euro) si calcola sull'anno e si conclude con la scadenza del termine per il versamento dell'ultima mensilità. Con la normativa precedente, invece, il reato si consumava mensilmente.
A fronte delle due norme, ha affermato la Cassazione nella sentenza 11771/2023, il giudice deve individuare quale applicare in ossequio al principio del favor rei. La Suprema corte rileva che, a differenza di quanto fatto dalla Corte d'appello, applicando la normativa precedente, e quindi valutando le singole mensilità, sarebbero state prescritte le omissioni contributive fino al 16 dicembre 2011, in quanto la sentenza d'appello è del 3 marzo 2022. Di conseguenza avrebbe dovuto punire solo le omissioni del 2012, sempre sulla base della legge prima delle modifiche introdotte nel 2016, perché, osserva la Cassazione, non si possono mischiare due leggi succedutesi nel tempo.
Applicando tale regola, la Cassazione ha cassato la decisione di secondo grado e, con sentenza del 18 gennaio 2023, ha ritenuto prescritte le omissioni fino a ottobre 2012, dato che per la prescrizione si applica il termine di dieci anni più la sospensione di tre mesi prevista dall'articolo 2, comma 1-bis della legge 638/1983. L'unica omissione contributiva non prescritta è quella di novembre 2012 rispetto alla quale è stato deciso il rinvio dalla Corte di appello per la determinazione della pena.